16 ottobre 2020

Definizione liti pendenti: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Memory n. 192 del 16.10.2020 a cura di Riccardo Malvestiti

Con gli articoli 6 e 7 del DL n. 119 del 04.10.2018, convertito con legge n. 136 del 17.12.2018, il legislatore ha previsto una procedura di definizione delle liti con il fisco in corso alla data del 24.10.2018. Con risposta ad interpello n. 391/2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni in relazione all’oggetto della definizione, negando l’applicazione dell’aliquota di maggior favore del 40% nell’ipotesi in cui la sentenza di primo grado che accoglie il ricorso dell’istante non sia stata ancora depositata alla data del 24.10.2018. Ricordiamo che l’Amministrazione Finanziaria con circolare n. 6 del 01.04.2019, ha fornito numerose precisazioni in relazione all’applicazione dell’istituto, successivamente integrati con le risposte fornite agli interpelli n. 110 del 18.04.2019, n.113 del 19.04.2019, n. 128 e 129 del 23.04.2019. Con la circolare n. 10 del 15.05.2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti applicativi dell’istituto, specificando (tra le altre cose) che non sono definibili le liti su avvisi di liquidazione per la registrazione degli atti giudiziari. Rispetto ai precedenti interventi, invece, si segnala che: i) con l’interpello n. 110 del 18.04.2019 è stato trattato il caso di accoglimento di ricorso da parte della Suprema Corte con rinvio alla CTR. In tal caso, secondo l’Agenzia delle Entrate, non si deve tener conto della sentenza di Cassazione con rinvio, pertanto troverà applicazione la definizione attraverso il pagamento di un importo pari al 15%; ii) con interpello n. 113 del 19.04.2019 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che per la definizione delle controversie concernenti atti di irrogazione delle sanzioni riferiti a sanzioni per costi indeducibili per fatture d’acquisto ritenute false è necessario il versamento del 40% del valore della lite, non potendo considerare la stessa assorbita dalla definizione della controversia concernente le maggiori imposte accertate; iii) con gli interpelli n. 128 e 129 del 23.4.2019, l’Agenzia ha ricordato che in caso di applicazione di un’imposta non dovuta ad una cessione di beni / prestazione di servizi, il cedente può presentare domanda di restituzione entro il termine di due anni dalla restituzione dell’importo pagato a titolo di rivalsa. Sul punto, l’Agenzia ha specificato che in caso di definizione della lite da parte dell’acquirente, la società cedente potrà presentare domanda di rimborso entro due anni dalla restituzione dell’importo e per un importo pari a quanto restituito all’acquirente, in ogni caso non superiore a quanto pagato per la definizione agevolata; iv) con l’interpello n. 136 del 09.05.2019 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che possono essere definite in via agevolata anche le controversie relative ad atti di recupero dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati, in quanto rientrano tra gli atti impositivi.
Categorie:Accertamento
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