22 gennaio 2021

Diritto camerale annuale: gli importi dovuti per il 2021

Memory n. 10 del 22.01.2021 a cura di Omar Rigamonti

Il diritto camerale annuale rappresenta il tributo dovuto alle Camere di Commercio per l'iscrizione dell'impresa o di altro soggetto nel Registro delle imprese (oppure nel REA). Il diritto camerale annuale è dovuto a fronte dell'iscrizione nel Registro delle imprese (oppure nel REA) effettuata in corso d'anno, oppure risultante al 1° gennaio di ciascun anno. Il tributo è dovuto anche per le unità locali e le sedi secondarie dei soggetti iscritti. Il diritto camerale è determinato, negli importi minimi e massimi, nonché negli importi dovuti in misura fissa, dal Ministro dello Sviluppo economico. In particolare, sono previsti diritti annuali fissi per i soggetti iscritti al REA e per le imprese individuali iscritte al Registro delle imprese e diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente per tutti gli altri soggetti (art. 18 co. 4 della L. 29.12.93 n. 580). L'art. 28 co. 1 del DL 24.6.2014 n.90 ha disposto una riduzione graduale del diritto camerale annuale pari al 50%, a decorrere dal 2017; la base di calcolo su cui applicare la riduzione corrisponde al diritto annuale definito dal DM 21.4.2011 (art. 1 del DM 8.1.2015). La nota Min. Sviluppo economico 22.12.2020 n.286980 ha confermato per il 2021 l'applicazione delle medesime misure del diritto camerale annuale già operative lo scorso anno, determinate applicando agli importi fissati dal DM 21.4.2011 la riduzione del 50% disposta dall'art. 28 co. 1 del DL 24.6.2014 n. 90. Per i soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese, il diritto è dovuto secondo quanto di seguito riportato: i) società semplici non agricole: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro); ii) società semplici agricole: 50,00 euro (unità locale 10,00 euro); iii) società tra avvocati ex DLgs. 96/2001: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro); iv) imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti, imprenditori agricoli): 44,00 euro (unità locale 8,80 euro). Relativamente alle imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro, le misure sono le seguenti: i) imprese individuali: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro); ii) tutte le altre imprese: importi variabili in relazione all'aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2019, da un minimo di 100,00 euro ad un massimo di 20.000,00 euro (unità locale 20% di quanto dovuto per la sede principale con un massimo di 100,00 euro). Le predette misure del tributo non tengono conto delle maggiorazioni fino al 20% applicate dalle singole Camere di Commercio. Per il triennio 2020, 2021 e 2022, le maggiorazioni sono state approvate con il DM 12.3.2020 (ad esclusione della CCIAA di Perugia che ha deliberato una maggiorazione del 10%, per tutte le altre CCIAA la maggiorazione è al 20%).
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