6 dicembre 2021

DL Antifrode: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 16/E/2021

Memory n. 217 del 06.12.2021 a cura di Riccardo Malvestiti

Con circolare n. 16/E del 29.11.2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in relazione alle disposizioni introdotte con il DL n. 157 del 11.11.2021 in materia di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche. Tale provvedimento ha modificato, tra le altre cose, le disposizioni del c.d. “superbonus”, introducendo nuovi obblighi circa l’apposizione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti per accedere al beneficio. Riguardo all’estensione dell’obbligo del visto di conformità – precedentemente previsto solo in caso di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione fiscale – l’Agenzia specifica che il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità sull’intera dichiarazione nei casi normativamente previsti: in tali casi, l’adempimento assorbe il sopra descritto obbligo introdotto dall’articolo 12, comma 1, lettera a) n. 1 del DL. Tale obbligo trova applicazione a decorrere dal 12.11.2021, data di entrata in vigore del provvedimento, pertanto non è richiesto il visto di conformità per le spese relative all’anno 2020 indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al medesimo anno 2020, anche se presentata dopo la data del 11.11.2021. Con riferimento all’attestazione della congruità delle spese sostenute, il DL prevede che l’asseverazione debba tenere conto per gli interventi ammessi al superbonus, anche di un emanando decreto del Ministro della Transizione ecologica. Al riguardo, l’Agenzia ritiene che nelle more di tale procedimento debba essere preso a riferimento il DM 06.08.2020 (per l’asseverazione relativ agli interventi diversi dalla riqualificazione i prezzari predisposti dalle Regiuoni e dalle Province, i listini ufficiali o i listini delle locali camere di commercio, ovvero i prezzi correndi di mercato). Con riferimento ai bonus diversi da quello in precedenza citati (recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica, restauro della facciata, lavori antisismici) l’Agenzia precisa che il decreto ha esteso l’obbligatorietà del visto e dell’asseverazione anche a tali bonus in caso di esercizio dell’opzione per la cessione o lo sconto.
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