27 marzo 2020

DL. cura Italia: misure a sostegno della liquidità

Memory n. 59 del 27.03.2020 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca

L'art. 56 del DL 18/2020 dispone misure a sostegno di microimprese e PMI colpite dall'epidemia di COVID19, prevedendo la moratoria fino al 30 settembre 2020 del rientro dalle esposizioni debitorie nei confronti di banche e intermediari finanziari, a favore di tutte le imprese aventi sede in Italia che: i) occupano fino a 250 lavoratori; ii) hanno un totale di Stato patrimoniale inferiore a 50 milioni di euro e/o; iii) un fatturato inferiore a 43 milioni di euro. Come già anticipato il 17 marzo scorso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sono ricomprese tra le imprese anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA. La moratoria riguarda: i) la revocabilità delle linee di credito accordate appunto “sino a revoca” e dei finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, alla data del 17 marzo 2020; ii) la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre; iii) il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre, con facoltà per le imprese di chiedere la sospensione solo per la quota capitale delle rate e non anche per quella interessi. L’art. 56 del DL 18/2020 esclude dalla moratoria le esposizioni debitorie “già” deteriorate, in coerenza al fatto che la norma mira a cristallizzare solo esposizioni debitorie sane che potrebbero deteriorarsi per effetto della crisi economica derivante da quella sanitaria e non anche quelle che già arrancavano a prescindere. Per avvalersi della moratoria, è sufficiente che l’impresa comunichi tale intenzione alla banca, corredandola con una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR 445/2000, con la quale l’impresa autocertifica di “aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID19”. A fronte di ciò, le banche e gli altri intermediari finanziari sono privati della possibilità di valutare autonomamente, in base alla situazione economicofinanziaria del debitore, se acconsentire o meno alla richiesta. È opportuno che l’impresa comunque contatti la banca o l’intermediario finanziario per valutare le opzioni migliori, tenuto conto che nel Decreto legge “Cura Italia” sono previste anche altre importanti misure a favore delle imprese, ad esempio quelle che prevedono l’intervento del Fondo di garanzia PMI. Oltre a poter accedere alla sospensione dei prestiti e a richiedere l’intervento del fondo di garanzia, è possibile aderire anche ad ulteriori forme di moratoria, ad esempio quelle previste dall’apposito accordo tra l’Abi e le rappresentanze di impresa, ampliato e rafforzato il 6 marzo 2020. Aderendo a tale accordo, le PMI italiane - che non hanno posizioni debitorie classificate dalla banca come esposizioni non-performing, ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate - possono richiedere fino al 31 dicembre 2020: i) la sospensione fino a 12 mesi del pagamento della quota capitale di mutui e leasing, in essere al 31 gennaio 2020; ii) l’allungamento fino al 100% della durata residua del piano d’ammortamento dei mutui, in essere al 31 gennaio 2020; iii) l’allungamento fino a 270 giorni delle scadenze previste per i finanziamenti a breve (es. insoluti su crediti anticipati dalla banca...); iv) l’allungamento fino a 120 delle scadenze per il credito agrario di conduzione.
Categorie:DL Cura Italia
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