30 settembre 2022

Eliminazione barriere anche per immobili strumentali, merce o patrimoniali

Memory n. 157 del 30.09.2022 a cura di Riccardo Malvestiti

Come noto con l’articolo 1, commi da 28 a 43 della legge n. 234 del 30.12.2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022), il legislatore ha previsto la periodica proroga dei “bonus edili”, ivi compresi il bonus mobili, il bonus verde ed il bonus facciate, introducendo alcune modifiche alle previgenti disposizioni, anche con riferimento al superbonus. Tra le modifiche apportate anche l’introduzione di un nuovo beneficio concesso specificamente per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, che consisten in una detrazione del 75% per le spese documentate sostenute dal 01.01.2022 fino al 31.12.2022 fruibile anche attraverso una delle opzioni di sconto o cessione del credito corripondente alla detrazione. Con riferimento ai massimali di spesa, qualora l’incentivo venga fruito al di fuori dell’applicazione del superbonus, il legislatore prevede un massimale da 30.000 a 50.000 euro a seconda della tipologia di immobile su cui insiste l’intervento. Con risposta ad interpello n. 444 del 06.09.2022 l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in relazione all’ambito di applicazione del beneficio in commento, specificando ulteriormente quanto chiarito con la precedente circolare n. 23 del 23.06.2022 in materia di ambito di applicazione del beneficio. L’Agenzia ha confermato che il bonus anti barriere compete ai titolari di reddito di impresa per gli immobili posseduti o detenuti, e a prescindere dalla qualificazione di detti immobili, come strumentali, beni merce o patrimoniali. Il bonus barriere compete ai detentori degli imobili a condizione che sostengano le spese relative agli interventi e che detengano lo stesso in base ad un contratto di locazione regolarmente registrato.
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