30 marzo 2021
Esonero alternativo al trattamento CIG: istruzioni INPS
Memory n. 58 del 30.03.2021 a cura di Riccardo Malvestiti
Come noto, con l’articolo 12, commi 14 e 15 del DL n. 137 del 28.10.2020 il legislatore ha introdotto un esonero contributivo a favore dei datori di lavoro che non intendono fruire del trattamento CIGO, CIG in deroga COVID 19 e assegno ordinario. Tale intervento si pone sulla falsariga di quanto previsto dal precedente DL n. 104/2020 che, con l’articolo 3, ha riconosciuto un periodo di esonero di 4 settimane a favore di coloro che non fruiscono di tali trattamenti. Con il DL n. 137/2020 il legislatore ha previsto la concessione di un ulteriore periodo di 4 settimane in alternativa ai predetti trattamenti a cui possono accedere tutti i datori di lavoro privati non agricoli che hanno già fruito nel mese di giugno 2020 degli interventi di integrazione salariale. Nel dettaglio, l’esonero può essere fruito per le posizioni aziendali per le quali nella mensilità di giugno 2020 sono state fruite le specifiche tutele di integrazione salariale del decreto cura italia. Con il DL n. 137/2020, in buona sostanza: i) viene previsto l’accesso a nuovi trattamenti di integrazione; ii) in alternativa, viene prevista la concessione di un esonero contributivo. Possono accedere al beneficio coloro che, astrattamente, possono accedere ai trattamenti di integrazione ordinari e in deroga. L’esonero, secondo quanto precisato dall’INPS, è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamenti previsti dalla normativa vigente, nei limite della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri non sia previsto un espresso divieto di cumulo. Per quanto concerne l’ammontare dell’esonero, l’importo è pari alle ore di integrazione salariale fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. INPS, con la circolare n. 24 del 11.02.2021 ha fornito alcune precisazioni in relazione all’esonero in commento.
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