23 gennaio 2020

Esterometro: nuova periodicità trimestrale estesa anche alle operazioni di novembre e dicembre 2019

Memory n. 13 del 23.01.2020 a cura di Omar Rigamonti

L’art. 16, co. 1 bis, del D.L. 124/2019, introdotto dalla legge di conversione, modifica i termini di trasmissione dei dati relativi alle operazioni effettuate e ricevute nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia (c.d esterometro) prevedendo che la trasmissione telematica dei dati in parola debba avvenire, per le fatture emesse e ricevute a partire dall’1 gennaio 2020 con cadenza trimestrale ovvero entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento e non più entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione del documento (per le operazioni attive), ovvero di registrazione della fattura, con riferimento alla data di liquidazione dell’IVA a credito (per le operazioni passive). Conseguentemente, le scadenze previste per il 2020 saranno le seguenti: i) 30 aprile 2020, per le operazioni transfrontaliere relative al primo trimestre 2020; ii) 31 luglio 2020, per le operazioni transfrontaliere relative al secondo trimestre 2020; iii) 2 novembre 2020 (in quanto il 31 ottobre cade di sabato), per le operazioni transfrontaliere relative al terzo trimestre 2020; iv) 1 febbraio 2021 (in quanto il 31 gennaio cade di domenica), per le operazioni transfrontaliere relative al quarto trimestre 2020. Nel corso del videoforum Italia Oggi del 13.1.2020, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il mutamento di periodicità opera a partire dalla data di entrata in vigore della L. 157/2019, ossia dal 25.12.2019. Per questo motivo, entro il 31.1.2020 potranno essere presentate sia la comunicazione relativa a dicembre 2019 che quella relativa a novembre 2019. Il termine di presentazione successivo è, invece, il 30.4.2020, con riferimento ai documenti emessi e ricevuti nel primo trimestre 2020. La modifica dei termini di invio dei dati delle operazioni transfrontaliere ha, inoltre, il pregio di eliminare la discrasia esistente con riferimento al termine di presentazione della comunicazione (mensile per le operazioni intercorse sino al mese di ottobre 2019) e alle modalità di determinazione della soglia massima della sanzione prevista in caso di omissione della stessa (trimestrale): l’art. 11, co. 2-quater, del DLgs. 471/97, prevede, infatti, l’irrogazione di una sanzione pari a due euro per ogni fattura, entro il limite di 1.000,00 euro “per ciascun trimestre”, in caso di omessa o errata trasmissione delle operazioni transfrontaliere.
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