24 aprile 2019

Estromissione agevolata dei beni dell’imprenditore: chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Memory n. 85 del 24.04.2019 a cura di Riccardo Malvestiti

Con l’articolo 1, comma 66 della legge n. 145 del 30.12.2018 (c.d. Legge Finanziaria 2019) il legislatore ha reintrodotto la procedura di estromissione agevolata dei beni dell’imprenditore. Ci si riferisce, in particolare, alla possibilità di estromettere dal regime d’impresa i beni strumentali al valore normale o catastale (o ad un valore intermedio tra questi), con applicazione di un’imposta sostitutiva dell’8% sulle eventuali plusvalenze. Con circolare n. 8/E del 10.04.2019 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire alcuni chiarimenti sul regime agevolato che, fino al prossimo 31.05.2019, consentirà l’estromissione dei beni dell’imprenditore. Tra i chiarimenti più rilevanti segnaliamo i seguenti: i) i chiarimenti forniti dalla circolare n. 26/E/2016 devono considerarsi tuttora validi, in quanto la proroga è intervenuta senza modifiche sostanziali alle condizioni di applicazione del regime agevolato; ii) la concessione in affitto o in usufrutto dell’unica azienda da parte dell’imprenditore individuale in data anteriore al 01.01.2019 non consente l’esercizio dell’opzione; iii) la facoltà di estromissione compete all’erede dell’imprenditore deceduto successivamente al 31.10.2018 purché sia stata proseguita l’attività; iv) il regime agevolato si perfeziona con l’indicazione dell’opzione nella dichiarazione dei redditi (l’omesso o il ritardato versamento non comporta la rettifica del regime). Ricordiamo che la misura è stata riproposta senza modifiche sostanziali rispetto a quella prevista originariamente dall’articolo 1, comma 121, della legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità per il 2016) e successivamente prorogata al 2017 con la legge n.232 del 11.12.2016. Con legge n.145/2018 viene quindi previsto che le disposizioni dell’articolo 1, comma 121 della legge n.208/2015 possono trovare applicazione anche alle esclusioni operate dal 01.01.2019 al 31.05.2019, a condizione che i beni ammessi alla procedura siano posseduti dal contribuente alla data del 31.10.2018. Qualora siano state rispettate tutte le condizioni, l’estromissione esplica i suoi effetti a partire dal 01.01.2019.
Categorie:Agevolazioni Fiscali
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