12 aprile 2010

Fabbricati gruppo D appartenenti ad imprese a titolo di leasing traslativo: identificazione del valore del bene

Nel caso di fabbricati gruppo D appartenenti ad imprese a titolo di leasing traslativo, il valore del bene in base alle “scritture contabili" non deve essere ricavato esclusivamente in base alle annotazioni contenute nel registro dei beni ammortizzatoli o nella scheda contabile, bensì tenendo conto delle risultanze di tutte le scritture dell'imprenditore, compreso il contratto di locazione finanziaria, da cui si desume il valore effettivo del bene che è costituito non soltanto dal "prezzo di riscatto” ma anche dai canoni nella parte in cui ne rappresentano un anticipato pagamento rateale. Nel leasing traslativo, a fini INVIM e, senza ragioni per discostarsene, a fini ICI, il valore contrattuale del bene riscattato al termine dell'operazione è dato dal totale dei corrispettivi, costituiti non solo dal cosiddetto prezzo di riscatto, ma anche da tutte le somme versate nel corso del rapporto a titolo di canone o di maxicanone. Lo chiarisce la Corte di Cassazione sez. trib, nella Sentenza n.7332 del 26 marzo 2010.
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