9 gennaio 2019

Fatturazione elettronica: le FAQ dell’Agenzia delle Entrate

Memory n. 4 del 09.01.2019 a cura di Riccardo Malvestiti

In data 21.12.2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune nuove risposte alle domande più frequenti (FAQ) poste in materia di fatturazione elettronica. Come noto, la Manovra Finanziaria 2019 ha confermato l’entrata in vigore, a decorrere dal 1 gennaio 2019, dell’obbligo di fatturazione elettronica per tutti i soggetti privati. Restano esclusi dal nuovo adempimento: i contribuenti c.d. “minimi” (legge n. 98/2011); quelli che aderiscono al regime forfetario di cui alla legge n. 190/2014; i produttori agricoli esonerati (art. 34 DPR n. 633/72); i soggetti, tenuti ad inviare i dati al STS per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS; i soggetti che applicano il regime forfetario di cui alla Legge n. 398/91 e nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi commerciali non superiori a € 65.000. Il procedimento di fatturazione elettronica, in particolare, prevede: i) la redazione della fattura elettronica in formato “xml” da parte del cedente / prestatore, con indicazione dei dati per consentire l’inoltro del documento elettronico; ii) la trasmissione del documento al Sistema di Interscambio, il quale effettua alcune verifiche sulla correttezza del documento (codici fiscali, importo delle imposte, data di emissione fattura ecc.); iii) la trasmissione al destinatario (cessionario o acquirente) del documento elettronico secondo le modalità da questo comunicate. Con le risposte fornite in data 21.12.2018, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che: i) l’invio della fattura elettronica al destinatario finale segue automaticamente la sua accettazione dal sistema di interscambio (salvo problemi in consegna), quindi l’emittente non dovrà provvedere direttamente al suo invio al cliente; ii) per i soggetti residenti a Livigno e a Campione d’Italia il soggetto che emette la fattura dovrà predisporre l’esterometro o emettere una fattura elettronica valorizzando il campo del codice destinatario con il valore convenzionale “0000000” e consegnare una copia in modalità analogica al cliente; iii) nel caso di emissione di una fattura nei confronti di un esportatore abituale, l’emittente dovrà valorizzare il numero della lettera d’intento in fattura. Tale informazione potrà essere inserita utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura (ad esempio il campo causale).
Categorie:Fatturazione elettronica
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