17 gennaio 2019

Finanziaria 2019: reintrodotta l’estromissione agevolata dei beni dell’imprenditore

Memory n. 13 del 17.01.2019 a cura di Riccardo Malvestiti

Con l’articolo 1, comma 66 della legge n. 145 del 30.12.2018 (c.d. Legge Finanziaria 2019) il legislatore ha reintrodotto la procedura di estromissione agevolata dei beni dell’imprenditore. Ci si riferisce, in particolare, alla possibilità estromettere dal regime d’impresa i beni strumentali al valore normale o catastale (o ad un valore intermedio tra questi), con applicazione di un’imposta sostitutiva dell’8% sulle eventuali plusvalenze. La misura è stata riproposta senza modifiche sostanziali rispetto alla procedura prevista originariamente dall’articolo 1, comma 121, della legge n.208 del 28.12.2015 (legge di stabilità per il 2016) e successivamente prorogata al 2017 con la legge n.232 del 11.12.2016. Con legge n. 145/2018 viene quindi previsto che le disposizioni previste all’articolo 1, comma 121 della legge n. 208/2015 possono trovare applicazione anche alle esclusioni operate dal 01.01.2019 al 31.05.2019, a condizione che i beni ammessi alla procedura siano posseduti dal contribuente alla data del 31.10.2018. Qualora siano state rispettate tutte le condizioni, l’estromissione esplica i suoi effetti a partire dal 01.01.2019. I versamenti collegati alla fruizione dell’incentivo, infine, devono essere effettuati alla data del 30.11.2019 (per il 60% dell’importo complessivo) e del 16.06.2020 (per il 40% dell’importo complessivo).
Categorie:Agevolazioni Fiscali
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