17 gennaio 2020

Finanziaria 2020: introdotto un nuovo credito d’imposta per ricerca, innovazione e attività innovative

Memory n. 09 del 17.01.2020 a cura di Riccardo Malvestiti

Con l’articolo 1, commi da 198 a 208 il legislatore ha introdotto dal 2020 un credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione 4.0 e in attività innovative. Contestualmente all’introduzione del nuovo incentivo, la Finanziaria 2020 prevede la limitazione del credito R&S alle spese sostenute fino all’anno 2019. Per l’effetto, quindi, le attività di ricerca e sviluppo potranno beneficiare del credito previsto dal DL n. 145/2013 con riferimento alle spese sostenute fino al 2019 (che garantisce un beneficio più consistente ma limitato alla ricerca/sviluppo), mentre per le spese sostenute a decorrere dall’anno successivo trova applicazione il nuovo incentivo di cui alla legge n. 160/2019 (meno intenso ma con un ambito di applicazione più esteso). Il beneficio spetta alle imprese residenti in Italia, fatta eccezione per le imprese in stato di crisi o destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001. Il beneficio spettante varia a seconda dell’attività svolta: i) per le attività di ricerca e sviluppo il credito d’imposta spetta in misura pari al 12% delle spese ammesse e nel limite massimo di 3 milioni di euro; ii) per le attività di innovazione tecnologica il credito spetta nella misura del 6% della base di calcolo, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro; iii) per l’innovazione tecnologica di prodotti e processi (transizione ecologia o in chiave di innovazione digitale 4.0) il credito spetta nella misura del 10% e nel limite massimo di 1,5 milioni di euro; iv) per le attività innovative il credito spetta nella misura del 6% e nel limite massimo di 1,5 milioni di euro. Il beneficio spetta anche per più attività agevolabili nello stesso periodo d’imposta, nel rispetto dei massimali e a condizione che i progetti e le spese siano analiticamente separate. Il credito d’imposta spettante è utilizzabile solamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, a condizione che sia stata rilasciata una certificazione attestante l’effettivo sostenimento delle spese da parte di un revisore legale o di una società di revisione.
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