2 maggio 2019

Formazione 4.0: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Memory n. 88 del 02.05.2019 a cura di Riccardo Malvestiti

Con circolare n. 8/E del 10.04.2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni in relazione alle modifiche apportate dalla legge n. 145/2018 al c.d. “credito d’imposta formazione 4.0”, ricordando che l’agevolazione viene concessa in misura diversa a seconda delle dimensioni dell’impresa (definite secondo i criteri definiti nell’allegato I al Regolamento UE 2014/651). Segnaliamo, inoltre, che con risposta ad interpello n. 79 del 22.03.2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in relazione alle condizioni di applicazione del credito formazione 4.0, con particolare riferimento al deposito del contratto di secondo livello ed alla sua efficacia, specificando che tale adempimento costituisce condizione necessaria per accedere al beneficio. Viene inoltre specificato che non rileva la data in cui tale adempimento venga posto in essere: qualora il deposito avvenga entro il termine di legge (ovvero entro il termine del periodo d’imposta interessato) il beneficio viene concesso (per intero) anche nel caso in cui venga effettuato nell’ultimo giorno disponibile. Ricordiamo che l’incentivo è stato prorogato ad opera della legge n.145 del 30.12.2018, la quale ha modificato l’importo del beneficio spettante a seconda delle dimensioni dell’azienda. Fermo restando il limite massimo annuo di 300.000 euro (200.000 per le grandi imprese), i datori di lavoro potranno beneficiare di un’agevolazione pari al 50%, 40% o 30% della spesa sostenuta a seconda che si tratti di piccola, media o grande azienda. Ricordiamo che con decreto del 04.05.2018 il Ministero dello Sviluppo ha fornito le disposizioni attuative dell’incentivo, specificando maggiormente i soggetti beneficiari, le esclusioni, le attività e le spese ammissibili, la misura del credito e gli obblighi documentali, mentre con la più recente circolare n. 412088 del 03.12.2018 ha fornito precisazioni sull’applicazione del beneficio, chiarendo specificato che è possibile fruire del beneficio anche nel caso in cui le attività formative siano svolte e organizzate tramite “e-learning”, ovvero attraverso corsi e lezioni online.
Categorie:Agevolazioni Fiscali
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