4 giugno 2021

Formazione 4.0: fino al 31 dicembre 2019 il deposito del contratto costituisce condizione di ammissibilità

Memory n. 106 del 04.06.2021 a cura di Riccardo Malvestiti

Con risposta ad interpello n. 343 del 13.05.2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni riguardo all’incentivo sulla “formazione 4.0”, specificando che antecedentemente all’anno 2020, il deposito dell’accordo sindacale rappresenza condizione di ammissibilità al beneficio. Nel caso esaminato con l’interpello in commento, al contribuente è stata negata la possibilità di fruire del beneficio a seguito del mancato deposito dell’accordo sindacale. Per il periodo d’imposta interessato, infatti, non trovavano applicazione le disposizioni inserite dalla legge n. 160/2019 che stralciano, dalle condizioni, il deposito dell’accordo con effetto dall’anno 2020. Ricordiamo che con l’articolo 1 commi da 210 a 217 della legge Finanziaria 2020, il legislatore ha previsto la proroga del credito d’imposta per la formazione 4.0 alle spese sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020. Ora, con l’articolo 1, comma 1064 della legg n. 178 del 30.12.2020, il legislatore ha prorogato ulteriormente il periodo di applicazione del beneficio, stabilendo che per il periodo in corso al 31.12.2020 e fino a quello in corso al 31.12.2023, ai fini della discioplina in materia di credito per la formazione 4.0 sopno ammissibili i costi previsti dall’articolo 31 (paragrafo 3) del regolamento UE 651/2014. Ricordiamo che le disposizioni della (precedente) legge Finanziaria 2020 hanno previsto, tra le altre cose, la rideterminazione del beneficio spettante, ora concesso nelle seguenti misure: i) per le piccole imprese nella misura del 50% con un massimale di 300.000 euro; ii) per le medie imprese nella misura del 40% con un massimale di 250.000 euro; iii) per le grandi imprese nella misura del 30% con un massimale di 250.000 euro. Le aliquote sopra indicate possono essere derogate nel caso in cui i beneficiari delle attività di formazione rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati. In tal caso, a prescindere dalla dimensione dell’impresa, il beneficio spetta nella misura del 60%. Tra le altre modifiche segnaliamo inoltre: i) la possibilità di commissionare le attività di formazione anche agli istituti superiori; ii) viene previsto l’invio di una comunicazione al Ministero dello Sviluppo al fine di verificare e monitorare l’efficacia della misura. Ricordiamo che l’incentivo introdotto con legge n. 205/2017 era già stato prorogato in precedenza ad opera della legge n. 145 del 30.12.2018, con cui il legislatore ha modificato l’importo originariamente spettante del beneficio.
Categorie:Lavoro
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