5 settembre 2018

Gruppo Iva: interpello per l’esclusione o l’inclusione di soggetti passivi

Memory n. 235 del 05.09.2018 a cura di Omar Rigamonti

L’istituto del Gruppo IVA, introdotto nell’ordinamento nazionale con la legge di bilancio 2017 (art. 1 co. 24 ss. della L. 11.12.2016 n. 232), consente a una pluralità di soggetti passivi IVA, nel rispetto di determinate condizioni e previo esercizio di una specifica opzione, di operare come un unico soggetto passivo ai fini dell’imposta. L’opzione al “Gruppo IVA” ha una decorrenza diversa a seconda del momento in cui viene presentata la suddetta istanza. Infatti: i) se la dichiarazione è presentata dal 1 gennaio al 30 settembre, l’opzione avrà effetto a decorrere dall’anno successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione in parola; ii) se la dichiarazione è presentata dal 1 ottobre al 31 dicembre, l’opzione decorrerà dal secondo anno successivo a quello in cui è presentata la suddetta dichiarazione. In sede di prima applicazione del nuovo istituto, al fine di consentire ai soggetti interessati di effettuare le necessarie valutazioni, l’opzione per la costitu¬zione del Gruppo IVA con effetto dall’anno 2019 può essere esercitata entro il 15.11.2018 (anziché entro il 30.9.2018). L’opzione per la costituzione di un Gruppo IVA deve essere esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato tra i quali ricorrono congiuntamente: i) un vincolo finanziario (rapporto di controllo, diretto o indiretto, fra i soggetti passivi oppure sottoposizione al comune controllo, diretto o indiretto, del medesimo soggetto); ii) un vincolo economico (svolgimento di un’attività principale dello stesso genere, di attività complementari o interdipendenti oppure che avvantaggiano uno o più dei soggetti passivi); iii) un vincolo organizzativo (coordinamento, in via di diritto o di fatto, tra gli organi decisionali dei soggetti passivi). In presenza del vincolo finanziario si presumono sussistenti anche il vincolo economico e organizzativo (art. 70-ter co. 4 del DPR 633/72). Le citate presunzioni possono essere vinte dai soggetti passivi che ne subiscono i relativi effetti attraverso la presentazione all’Agenzia delle Entrate di apposita istanza di interpello probatorio ex art. 11 co. 1 lett. b) della L. 212/2000 (art. 70-ter co. 5 - 6 del DPR 633/72). L’Agenzia fornisce risposta entro 120 giorni dalla presentazione dell’istanza (art. 11 co. 3 della L. 212/2000). Con la risoluzione 10.7.2018 n. 54/E, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che l'istanza di interpello probatorio volta a superare le presunzioni di inclusione o esclusione stabilite dall'art. 70-ter del DPR 633/72 per la composizione del Gruppo IVA può essere presentata anche anteriormente alla costituzione del Gruppo. L'istanza deve essere sottoscritta sia dal rappresentante legale del Gruppo (costituito o da costituire), sia dai soggetti che si intende escludere o includere. Resta ferma, tuttavia, la validità delle istanze firmate esclusivamente da questi ultimi, se presentate prima della pubblicazione della risoluzione in argomento. Si precisa, inoltre, che, nell'ipotesi di un Gruppo non ancora costituito, la presentazione dell'istanza non obbliga all'esercizio dell'opzione per la costituzione.
Categorie:Adempimenti
Le prossime Videoconferenze
CFP: 3
Videoconferenza: gruppo al lavoro 6
7 maggio 2024
Diretta: 9.00 - 12.00
€ 90,00
+ IVA

CFP: 3
Videoconferenza: gruppo al lavoro 6