10 ottobre 2018

Il bonus “stradivari” non compensato concorre al reddito del rivenditore

Memory n. 275 del 10.10.2018 a cura di Franca Recenti

L’art. 1, co. 643, della L. 205/2017 ha concesso, anche per l’anno in corso (2018), a favore degli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, un contributo per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi, anticipato dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita. Lo sconto è rimborsato al rivenditore sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione mediante il modello F24 (codice tributo "6865"), da presentare tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Oggetto dell'agevolazione è l'acquisto di uno strumento musicale: i) nuovo; ii) coerente con il corso di studi. Lo strumento musicale oggetto dell'agevolazione deve essere acquistato presso un produttore o un rivenditore, dietro presentazione di un certificato di iscrizione rilasciato dal conservatorio o dagli istituti musicali pareggiati da cui risultino: i) cognome, nome e codice fiscale; ii) corso di strumento cui lo studente è iscritto. Per l'acquisto dello strumento è concesso un contributo ”una tantum” per un importo non superiore al 65% del prezzo finale dello strumento, per un massimo di 2.500 euro (nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2018), ridotto del contributo eventualmente fruito per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo nel 2016 e/o nel 2017. L'Agenzia delle Entrate, nella risposta ad interpello 19.9.2018 n. 10, ha chiarito che il credito d'imposta per l'acquisto di strumenti musicali non utilizzato in compensazione concorre a formare il reddito del rivenditore/produttore. In particolare, viene precisato che la concessione del credito d'imposta è automatica e rappresenta una forma tecnica di concessione di una provvidenza a seguito di una normale operazione di vendita, per cui il contributo in esame non perde la propria natura di ricavo. Ne consegue, secondo l'Agenzia, che l'importo del credito d'imposta maturato nell'anno 2017 ma non utilizzato concorre alla determinazione del reddito e deve quindi essere inserito nel rigo RG2, colonna 2, del modello REDDITI PF 2018.
Categorie:Crediti d'imposta
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