8 settembre 2021

Il conferimento e la successiva cessione d’azienda non comportano la riqualificazione in cessione

Memory n. 161 del 08.09.2021 a cura di Riccardo Malvestiti

Con risposta ad interpello n. 493 del 20.07.2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in relazione ad un’ipotesi di riorganizzazione societaria, con particolare riferimento all’ipotesi di costituzione di una newco e la scissione totale non proporzionale della conferente a favore di due società beneficiarie individuando “operazioni superflue” il cui obbiettivo è conseguire un vantaggio fiscale. Ricordiamo infatti che con interpello n. 196 del 18.06.2019 l’Agenzia delle Entrate ha confermato l’assenza di profili di abuso nelle operazioni di conferimento e successiva cessione dell’azienda. La riqualificazione degli atti di conferimento e successiva cessione ha potuto contare, nel tempo, di un orientamento della Cassazione particolarmente “compatto”, a fronte del quale l’Agenzia delle Entrate ha persino ritenuto, con la risoluzione n.97/E/2017, di poter affermare contemporaneamente i) l’irrilevanza di tali operazioni in termini di abuso del diritto sulle imposte sui redditi e ii) la loro abusività / elusività in termini di imposta di registro. La soluzione, a questo punto controversa, è stata fornita dall’articolo 1, comma 87, legge n. 205 del 27.12.2017, con cui il legislatore ha introdotto alcune nuove disposizioni al fine di chiarire i limiti e l’ambito di applicazione dell’articolo 20 TUR in materia di riqualificazione degli atti soggetti ad imposta di registro. Come anticipato sopra la norma ha consentito negli anni numerose rettifiche in sede di liquidazione dell’imposta di registro riferita alle operazioni di conferimento e successiva cessione (rispetto alle quali il TUIR prevede una clausola antielusiva espressa). Per effetto di quanto previsto dalla legge di Bilancio 2018, l’articolo 20 viene integrato al fine di precluderne l’utilizzo ai fini della rettifica/liquidazione dell’imposta, stabilendo che gli atti devono essere interpretati sulla base dei soli elementi desumibili dal contenuto, con espressa esclusione di atti collegati o elementi extra-testuali. Contestualmente, l’articolo 53-bis del TUR è stato integrato al fine di prevedere l’applicazione della disciplina anti abuso (ci si riferisce all’articolo 10 bis della legge n. 212/2000) anche all’imposta di registro.
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