11 settembre 2019

Il conferimento e la successiva cessione d’azienda non costituiscono abuso del diritto

Memory n. 160 del 11.09.2019 a cura di Riccardo Malvestiti

Con risposta ad interpello n. 196 del 18.06.2019 l’Agenzia delle Entrate ha confermato l’assenza di profili di abuso nelle operazioni di conferimento e successiva cessione dell’azienda. Nel caso esaminato dall’Amministrazione Finanziaria, un contribuente ha conferito un’azienda alberghiera in una società, di cui successivamente è stata ceduta la partecipazione totalitaria: pronunciandosi sugli effetti fiscali di tale operazione, l’Agenzia delle Entrate ha negato la possibile riqualificazione in cessione d’azienda e l’abusività dell’operazione in termini di liquidazione dell’imposta di registro. Nonostante vi siano stati precedenti conformi a tale precisazione (a titolo esemplificativo si veda interpello n. 13/2019 e n. 138/2019), la riqualificazione degli atti di conferimento e successiva cessione ha potuto contare, nel tempo, di un orientamento della Cassazione particolarmente “compatto”, a fronte del quale l’Agenzia delle Entrate ha persino ritenuto, con la risoluzione n. 97/E/2017, di poter affermare contemporaneamente: i) l’irrilevanza di tali operazioni in termini di abuso del diritto sulle imposte sui redditi e ii) la loro abusività / elusività in termini di imposta di registro. La soluzione a questo punto controverso è stata fornita dall’articolo 1, comma 87, legge n. 205 del 27.12.2017, con cui il legislatore ha introdotto alcune nuove disposizioni al fine di chiarire i limiti e l’ambito di applicazione dell’articolo 20 TUR in materia di riqualificazione degli atti soggetti ad imposta di registro. Come anticipato sopra la norma ha consentito negli anni numerose rettifiche in sede di liquidazione dell’imposta di registro riferita alle operazioni di conferimento e successiva cessione (rispetto alle quali il TUIR prevede una clausola antielusiva espressa). Per effetto di quanto previsto dalla legge di Bilancio 2018, l’articolo 20 viene integrato al fine di precluderne l’utilizzo ai fini della rettifica/liquidazione dell’imposta, stabilendo che gli atti devono essere interpretati sulla base dei soli elementi desumibili dal contenuto, con espressa esclusione di atti collegati o elementi extra-testuali. Contestualmente, l’articolo 53-bis del TUR è stato integrato al fine di prevedere l’applicazione della disciplina anti abuso (ci si riferisce all’articolo 10 bis della legge n. 212/2000) anche all’imposta di registro. Recentemente il legislatore, con l’articolo 1, comma 1084 della legge n. 145 del 30.12.2018 ha riaffrontato il punto specificando che la modifica contenuta all’articolo 1, comma 87 lettera a) della legge n. 205/2017 ha carattere retroattivo.
Categorie:Varie
Le prossime Videoconferenze
CFP: 3
Videoconferenza: gruppo al lavoro 6
7 maggio 2024
Diretta: 9.00 - 12.00
€ 90,00
+ IVA

CFP: 3
Videoconferenza: gruppo al lavoro 6