8 ottobre 2020

Il credito d’imposta Mezzogiorno può essere cumulato con i benefici sugli investimenti in beni strumentali

Memory n. 186 del 08.10.2020 a cura di Riccardo Malvestiti

Con risposta ad interpello n. 360 del 16.09.2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione al possibile cumulo dei benefici previsti per gli investimenti effettuati nel mezzogiorno ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 208 del 28.12.2015 e dalla legge n. 160 del 24.12.2019 (nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali introdotto in sostituzione del super ed iper ammortamento), precisando che è consentita l’applicazione congiunta delle due agevolazioni a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l’investimento. Rispetto ai due benefici, ricordiamo che: i) il beneficio previsto dalle legge 160/2019, applicabile a decorrere dal 01.01.2020 sulle spese sostenute per investimenti in beni strumentali nuovi prevede la concessione di un credito d’imposta pari al 6%, potenziato al 40% delle spese sostenute per la quota di investimenti ”industria 4.0” fino a 2.500.000 euro, ridotto al 20% per la quota fino a 10.000.000 euro (per i beni immateriali previsti dall’allegao B della legge n. 232/2016 il credito spetta nella misura del 15%); ii) con legge n. 208/2015 è stato introdotto un beneficio a favore di coloro che investono in beni sturmentali nuovi da utilizzare presso strutture produttive ubicate nel mezzogiorno e corrisposto sotto forma di credito d’imposta nella misura compresa tra il 10 ed il 45% a seconda dell’ubicazione e della dimensione societaria. L’Agenzia, in particolare, rileva che i benefici in commento prevedono la possiiblità di cumulo con altre agevolazioni anche con riferimento i medesimi costi ammessi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dei limiti previsti per legge o dalle disciplina comunitarie.
Categorie:Crediti d'imposta
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