20 febbraio 2020

Il punto sugli adempimenti per la fruizione del regime contributivo agevolato per gli imprenditori in regime forfetario

Memory n. 34 del 20.02.2020 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca

La L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) è intervenuta significativamente sul regime forfetario introducendo, a partire dall’1 gennaio 2020, una nuova condizione di accesso, che si affianca al limite dei ricavi e dei compensi ragguagliati ad anno di 65.000 euro e che interessa i contribuenti che hanno sostenuto spese per lavoratori oltre un determinato limite. La legge di stabilità 2020 ha reintrodotto, infatti, con decorrenza 1 gennaio 2020, il requisito d’accesso relativo al sostenimento di spese per lavoro dipendente, strutturato in modo analogo a quello previsto fino al 2018, con l’incremento del previgente limite da 5.000 a 20.000 euro. La Legge di bilancio 2020 introduce, inoltre, una nuova causa di esclusione al regime forfetario per coloro che hanno percepito, nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del D.P.R. 917/1986, eccedenti l’importo di 30.000 euro. Tale soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato. La Legge di bilancio 2020 nulla ha cambiato, invece, con riferimento alle agevolazioni contributive previste per i soli imprenditori individuali, che hanno aderito al regime forfetario. L’art. 1 commi 76-84 della L. 190/2014, prevede, infatti, la riduzione del 35% della contribuzione ordinariamente dovuta (sul reddito minimale e su quello eccedente) alla Gestione artigiani e commercianti INPS, con applicazione dell’art. 2 comma 29 della L. 335/95 per l’accredito della contribuzione. L’agevolazione non è estensibile ai professionisti, iscritti alla Gestione Separata INPS oppure a Casse private. L'agevolazione contributiva in commento è opzionale e accessibile esclusivamente previa domanda da trasmettere all'INPS, secondo le modalità definite dal medesimo Istituto con la circolare INPS 12.2.2018 n. 27. In particolare, nel summenzionato documento di prassi, l’INPS ha chiarito le modalità di adesione al regime agevolativo per il 2018, che si presumono comunque valide anche per l’annualità in corso (2020). Conseguentemente, mutuando le precisazioni contenute nel suddetto documento, si avrà che: i) i soggetti già beneficiari del regime agevolato nel 2019 - ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale - continuano a beneficiare del regime agevolato anche nel 2020, sempreché non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso. Ne consegue che, detti contribuenti, per poter beneficiare della contribuzioni in misura ridotta anche per il 2020, non sono tenuti a comunicare alcunché all’INPS; ii) i soggetti che hanno invece intrapreso nel 2019 una nuova attività d'impresa, per la quale intendono beneficiare nel 2020 del regime agevolato, devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2020. Diversamente, i soggetti che intraprendono una nuova attività nel 2020, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d'iscrizione, in modo da consentire all'Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.
Categorie:Regimi contabili
Le prossime Videoconferenze
CFP: 3
Videoconferenza: gruppo al lavoro 6
7 maggio 2024
Diretta: 9.00 - 12.00
€ 90,00
+ IVA

CFP: 3
Videoconferenza: gruppo al lavoro 6