18 giugno 2019

Il punto sul nuovo obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

Memory n. 120 del 18.06.2019 a cura della Redazione

L’art. 2 co. 1 del DLgs. 5.8.2015 n. 127 prevede l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per la generalità dei soggetti passivi IVA che effettuano operazioni di commercio al dettaglio o attività assimilate. Il legislatore ha previsto, però, un’applicazione graduale del nuovo obbligo, disponendone l’entrata in vigore: i) dall’1.7.2019, per i commercianti al minuto e soggetti assimilati con volume d’affari superiore a 400.000,00 euro; ii) dall’1.1.2020, per la generalità degli altri soggetti che effettuano operazioni nell’ambito del commercio al minuto. Con la stessa finalità, il DM 10.5.2019 (pubblicato sulla G.U. 18.5.2019 n. 115), emanato in attuazione dell’art. 2 co. 1 ultimo periodo del DLgs. 127/2015, ha individuato le operazioni che, almeno in una prima fase, sono esonerate da tali adempimenti. Nel prosieguo del presente intervento, per fare il punto, in vista del ”primo appuntamento”, verrà riepilogata la disciplina in materia di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, di cui al DLgs. 5.8.2015 n. 127, alla luce dei provvedimenti attuativi e dei chiarimenti finora emanati. In particolare, verranno analizzati gli aspetti riguardanti: i) la decorrenza del nuovo obbligo; ii) i soggetti obbligati ed esonerati; iii) i dati oggetto di memorizzazione e trasmissione; iv) le modalità di memorizzazione e trasmissione; v) la documentazione delle operazioni; vii) il regime sanzionatorio; viii) il credito d’imposta previsto per l’acquisto o l’adeguamento degli strumenti, al fine di adempiere al nuovo obbligo.
Categorie:Adempimenti
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