4 settembre 2019

Il Punto sulla tassazione forfetaria pensionati esteri dopo le modifiche apportate dal DL n. 34/2019 convertito in legge

Memory n. 156 del 04.09.2019 a cura di Riccardo Malvestiti

Secondo quanto previsto dall’articolo 24-ter del TUIR, i soggetti titolari di pensioni estere che si trasferiscono nel sud Italia possono beneficiare di un’imposta sostitutiva del 7%, oltre all’esonero degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale e dal pagamento di IVIE e IVAFE. Il legislatore, in occasione della conversione in legge del DL n. 34 del 30.04.2019 (legge n. 58 del 28.06.2019) ha introdotto alcune modifiche al fine di ampliare la durata e l’ambito di applicazione del regime agevolato. Le modifiche, in particolare, prevedono quanto segue: i) non viene più prevista la limitazione dell’agevolazione ai redditi di fonte estera; ii) l’opzione è valida per i primi nove periodi d’imposta successivi all’esercizio dell’opzione in dichiarazione (anziché 5); iii) vengono modificate le disposizioni in materia di pagamento dell’imposta sostitutiva introducendo alcune possibilità di versamento tardivo con applicazione di sanzioni amministrative. L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento protocollo n. 167878 del 31.05.2019 ha fornito le (prime) disposizioni di dettaglio del nuovo regime agevolato, applicabile a partire dal periodo d’imposta in corso (2019). Il provvedimento ha specificato che l’opzione per il regime di imposta sostitutiva si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta in cui i soggetti hanno trasferito la residenza fiscale in uno dei comuni della Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia. L’opzione esercitata rimane efficace anche qualora a partire dal secondo periodo d’imposta di validità dell’opzione il contribuente trasferisca la residenza in un altro comune che rientra nell’ambito di applicazione del regime (ovvero un comune al di sotto dei 20.000 abitanti sito in una delle regioni ammesse). Viene inoltre specificato che il regime non prevede adempimenti oltre all’esercizio dell’opzione nella dichiarazione relativa al primo periodo: il regime troverà naturale applicazione per l’intera durata, salvo nel caso in cui intervenga una delle ipotesi di rinuncia, decadenza o cessazione degli effetti. Rispetto ai versamenti, per ciascun periodo d’imposta il contribuente deve provvedere al pagamento delle imposte entro la data prevista per il pagamento delle imposte sui redditi in unica soluzione, calcolate forfettariamente al 7%. Segnaliamo che il versamento dell’imposta dovrà essere effettuato tramite modello F24 utilizzano un codice tributo che verrà comunicato con apposita risoluzione dell’Agenzia delle Entrate. Il contribuente ha la facoltà di selezionare uno più stati da escludere dall’applicazione del regime agevolato, anche nei periodi di imposta successivi a quello di esercizio dell’opzione in dichiarazione.
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