3 luglio 2019

Il trattamento fiscale dei rimborsi spese di parcheggio sostenute dai dipendenti in trasferta

Memory n. 131 del 03.07.2019 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca

Come noto, in caso di prestazione dell’attività lavorativa al di fuori del territorio comunale in cui si trova la sede di lavoro (ipotesi prospettata nell’istanza), l’art. 51 co. 5 del TUIR prevede tre sistemi tra loro alternativi di rimborso delle spese sostenute dal dipendente: sistema forfetario, misto e analitico. Il sistema forfetario stabilisce l’erogazione di un’indennità giornaliera al dipendente, determinata in via forfetaria, diretta a rimborsare le spese sostenute nel corso della trasferta. Tale indennità è esclusa dall’imponibile fino all’importo di 46,48 euro al giorno, elevate a euro 77,47 per le trasferte all’estero. Il sistema misto prevede limiti di esenzione dell’indennità di trasferta ridotti rispetto al rimborso forfetario e all’esenzione delle spese di viaggio e trasporto. In caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di 1/3, mentre è ridotto di 2/3 in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. Il sistema analitico (o a “piè di lista”) prevede l’esenzione da imposizione del rimborso analitico delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto (anche sotto forma di indennità chilometrica) oltre all’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente dei “rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all’importo massimo giornaliero di 15,49 euro, elevati a 25,82 euro per le trasferte all’estero” (cfr. comma 5). L'Agenzia delle Entrate, con la consulenza giuridica 31.1.2019 n. 5, ha fornito chiarimenti in merito al rimborso delle spese di parcheggio sostenute dai dipendenti in trasferte fuori dal Comune in cui si trova la sede di lavoro (art. 51 co. 5 del TUIR). In particolare, è stato chiarito che il rimborso al dipendente delle spese di parcheggio, configurandosi quale rimborso di spese diverse da quelle di viaggio, trasporto, vitto ed alloggio: i) è assoggettabile interamente a tassazione laddove il datore di lavoro abbia adottato i sistemi del rimborso forfettario e misto; ii) rientra tra le "altre spese" (ulteriori rispetto a quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio) escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente fino all'importo massimo di 15,49 euro giornalieri (elevato a 25,82 euro per le trasferte all'estero) nei casi di rimborso analitico.
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