21 marzo 2019

Il trattamento fiscale delle spese di ospitalità di soggetti diversi dai clienti attuali o potenziali

Memory n. 63 del 21.03.2019 a cura di Omar Rigamonti

Con la risposta all’interpello 1.2.2019 n. 22, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti riguardo alla qualificazione dei costi di ospitalità sostenuti, nell’ambito di un festival cinematografico, a beneficio dei seguenti soggetti: i) vip e testimonial (attori e registi), che presentano in sala i film e partecipano agli incontri organizzati a teatro; ii) giornalisti, docenti e studenti di materie cinematografiche e umanistiche, a favore dei quali sono state allestite sale stampa dedicate, al fine della redazione, tra l’altro, di recensioni e articoli; iii) relatori addetti del settore (esperti di cinema, produttori o distributori), ivi inclusi i c.d. “buyers” (cioè, gli esperti che partecipano in qualità di potenziali acquirenti di film) e i “sales agents” (vale a dire, coloro che risultano titolari di diritti di sfruttamento delle opere cinematografiche internazionali e che sono interessati a posizionarle sul mercato); iv) consulenti esteri (collaboratori che, durante il corso dell’anno, operano all’estero, partecipando alla selezione dei film in concorso, mentre nel corso del festival sono presenti per contribuire all’organizzazione dell’evento). Nello specifico è stato precisato che sono attratte nel regime delle spese di rappresentanza: i) le spese di vitto rivolte a tutti gli elencati soggetti dal momento che, nel caso oggetto di interpello, sono sostenute in maniera indistinta sia per i clienti, sia per altri destinatari (in senso conforme, si veda la circolare Agenzia delle Entrate n. 34/E/2009, § 6.1.2); ii) le altre spese di ospitalità sostenute a beneficio di agenti, vip, testimonial, giornalisti, docenti e studenti, in quanto non si tratta di clienti né attuali, né potenziali (ex art. 1 co. 5 del DM 19.11.2008), ma piuttosto di potenziali promotori dell’evento. Non rientrano tra le spese di rappresentanza: i) le spese di ospitalità (diverse da quelle di vitto riferite indistintamente a tutti gli ospiti) sostenute per gli addetti del settore, le quali possono ritenersi interamente deducibili (ai sensi dell’art. 1 co. 5 del DM 19.11.2008), nella misura in cui siano sostenute per partecipanti all’iniziativa in qualità di “buyers”, ovvero di potenziali acquirenti di film all’interno della sezione appositamente dedicata all’interno del festival; ii) le spese di ospitalità sostenute per i consulenti esteri, ai quali l’associazione organizzatrice del festival offre alcuni compensi in natura (volo aereo, trasferimenti da e per l’aeroporto, soggiorno in hotel e pasti), che sono deducibili in base alle regole generali in materia di determinazione del reddito d’impresa.
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