28 novembre 2019
Il trattamento impositivo della cessione d’azienda nel regime forfetario
Memory n. 215 del 28.11.2019 a cura di Omar Rigamonti
Come noto, per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario, la determinazione del reddito imponibile avviene mediante l'applicazione di un coefficiente di redditività all'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d'imposta (principio di cassa). Non partecipano alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze realizzate, anche se riferite a beni acquistati prima dell’accesso al regime, così come le sopravvenienze, sia attive che passive (circ. Agenzia delle Entrate n. 10/2016, § 4.3.1). Con la risposta interpello 11.11.2019 n. 478, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, nell'ambito di una cessione d'azienda che si realizzi nel corso del regime forfetario, è assoggettato a tassazione il solo importo della cessione relativo all'avviamento, trattandosi di un valore rappresentativo della capacità reddituale dell'impresa, come tale riconducibile nell'ambito dei ricavi assoggettati ad imposta sostitutiva. Sotto il profilo impositivo, il corrispettivo per la cessione dell'avviamento: i) è assoggettato a tassazione separata ai fini IRPEF, ai sensi dell'art. 17 co. 1 lett. g) del TUIR, qualora l'azienda ceduta sia posseduta dall'imprenditore individuale da almeno 5 anni; ii) oppure concorre alla determinazione dell'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti nel periodo d'imposta, cui applicare il coefficiente di redditività per determinare il reddito imponibile soggetto ad imposta sostitutiva (del 15% o del 5%, a seconda dei casi). In merito, autorevole dottrina ha osservato, in senso critico, che l'impostazione suggerita dall'Agenzia delle Entrate: i) non risulta coerente con il principio dell'unitarietà della plusvalenza da cessione d'azienda; ii) mette in discussione il fatto stesso che la componente di corrispettivo riferibile all'avviamento sia essa stessa plusvalenza, inquadrandola piuttosto come ricavo.
Categorie:Regimi contabili
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