24 maggio 2018

Il visto di conformità infedele sul modello 730/2018

Memory n. 149 del 24.05.2018 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca

A decorrere dalla presentazione dei modelli 730/2015, i CAF e i professionisti che rilasciano il visto di conformità infedele non sono più soggetti alla sanzione amministrativa da Euro 258,00 ad Euro 2.582,00, ma sono tenuti al pagamento a favore dello stato (o del diverso ente impositore) di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione di cui all’art. 13 del DLgs. 471/97 (sanzione base del 30%) e dei relativi interessi, che sarebbero stati richiesti al contribuente a norma dell’art. 36-ter del DPR 600/73 (controllo formale delle dichiarazioni). Ad ogni modo, al di fuori dei casi di dolo (o colpa grave) del contribuente, il CAF o il professionista che ha rilasciato il visto di conformità infedele può comunque evitare la responsabilità relativa all'imposta, alla sanzione e agli interessi, trasmettendo una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero una comunicazione dei dati relativi alla rettifica (nel caso in cui il contribuente si fosse rifiutato di presentare la nuova dichiarazione), fintanto non intervenga la “causa ostativa” della formale contestazione della violazione, così come stabilito dalla L. 1.12.2016 n. 225 (di conversione del D.L. 193/2016). Peraltro, in caso di regolarizzazione del visto nelle modalità appena commentate, la somma dovuta dal CAF o professionista - pari all’importo della sola sanzione (30%) – è riducibile, per effetto dell’istituto del ravvedimento operoso, ad un nono, un ottavo, un settimo o un sesto del minimo, a seconda del momento in cui interviene la regolarizzazione.
Categorie:Accertamento  –  Modelli fiscali e dichiarativi  –  Sanzioni
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