6 novembre 2018

Imprese in contabilità semplificata: detrazioni per interventi di riqualificazione energetica e misure antisismiche solo con bonifico

Memory n. 303 del 06.11.2018 a cura di Omar Rigamonti

Con la risposta interpello 23.10.2018 n. 46, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che le c.d. imprese minori, che applicano il regime di contabilità semplificata e per le quali rileva il principio di cassa, devono effettuare mediante bonifico bancario o postale il pagamento degli interventi di riqualificazione energetica e di adeguamento antisismico al fine di beneficiare delle relative detrazioni fiscali. Le medesime conclusioni riguarderebbero anche le imprese minori che esercitano l'opzione prevista dall'art. 18 co. 5 del DPR 600/73, a fronte della quale i ricavi e le spese rilevano ai fini fiscali in base alla data di registrazione della fattura. In ogni caso, quindi, le imprese minori devono pagare le spese agevolate mediante bonifico bancario o postale (dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA, ovvero il codice fiscale, del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato) ed il diritto alla detrazione della spesa sorge nell'anno in cui il pagamento è stato effettuato. Resta naturalmente inteso che, laddove l’impresa minore eserciti l’opzione per l’adozione del regime di contabilità ordinaria, questa potrà imputare le spese in questione in base al principio di competenza, con conseguente esclusione dall’obbligo di pagamento tramite bonifico.
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