17 maggio 2017

In chiaro la decorrenza delle nuove regole in materia di compensazione

Memory n. 148 del 17.05.2017 a cura di Franca Recenti

Al fine di contrastare gli indebiti utilizzi in compensazione dei crediti d’imposta”, il DL 24.4.2017 n. 50 (c.d. "manovra correttiva") ha previsto la riduzione da Euro 15.000 ad Euro 5.000 del limite annuo di utilizzo dei crediti tributari (IVA, IRES / IRPEF, IRAP, ecc.) in compensazione oltre il quale è necessario il visto di conformità. In alternativa al visto di conformità, i contribuenti sottoposti alla revisione legale dei conti ex art. 2409-bis c.c., possono far sottoscrivere la dichiarazione dalla quale emerge il credito da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile (Collegio sindacale, revisore o società di revisione). L'art. 3 del DL 50/2017 ha, inoltre, stabilito che, in relazione ai soggetti titolari di partita IVA, l'obbligo di presentare i modelli F24 esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ("F24 on line", "F24 web" o "F24 cumulativo") riguarda, qualunque sia l'importo compensato: i) i crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP e all'IVA (annuali o trimestrali); ii) i crediti d'imposta a fini agevolativi, da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. L'art. 67 del DL 50/2017 prevede l'applicazione delle novità normative sopra esposte a partire dal 24.4.2017, data di entrata in vigore del medesimo decreto. Al riguardo, la recente R.M. n. 57 del 4.5.2017 ha chiarito che le nuove disposizioni trovano applicazione per tutti i comportamenti tenuti dopo la loro entrata in vigore e, pertanto, con riferimento alle dichiarazioni presentate dal 23.4.2017. I precedenti vincoli restano quindi applicabili in relazione alle dichiarazioni già presentate entro il 23 aprile scorso prive del visto di conformità, ossia i modelli IVA 2017, ma anche, ad esempio, le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all'IRAP di soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare. Alla luce delle nuove disposizioni, secondo la ris. 57/2017, occorre apporre il visto di conformità qualora si intenda compensare crediti superiori a 5.000,00 euro derivanti da dichiarazioni non ancora presentate alla data del 24.4.2017, ad esempio: i) modelli IVA 2017 presentati entro 90 giorni dal termine del 28.2.2017 (quindi, entro il 29.5.2017); ii) dichiarazioni integrative da presentare ai sensi degli artt. 2 e 8 del DPR 322/98. L'Agenzia delle Entrate ha reso noto che, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento delle procedure informatiche, il controllo in merito all'utilizzo obbligatorio dei propri servizi telematici, in presenza di F24 presentati da soggetti titolari di partita IVA che intendono effettuare la compensazione di crediti, inizierà solo a partire dall'1.6.2017.
Categorie:Adempimenti  –  Compensazioni
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