21 settembre 2018

In chiaro le conseguenze per la tardiva presentazione del Modello EAS

Memory n. 254 del 21.09.2018 a cura di Franca Recenti

L’art. 30 co. 1 - 3-bis del DL 29.11.2008 n. 185, convertito nella L. 28.1.2009 n. 2, ha stabilito che, al fine di beneficiare della non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi ai fini IRES (ai sensi dell’art. 148 del TUIR) e IVA (ai sensi dell’art. 4 del DPR 633/72), gli enti non commerciali di tipo associativo (salvo particolari esclusioni) e le società sportive dilettantistiche, devono: i) possedere i requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria; ii) trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie fiscalmente rilevanti, al fine di consentire gli opportuni controlli, mediante un apposito modello (c.d. Modello EAS). L'Agenzia delle Entrate, nella circolare 18/E/2018 (§ 7.7), ha chiarito che in caso di presentazione del modello EAS oltre i termini ordinari nonché oltre il termine per beneficiare dell'istituto della remissione in bonis, l'associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro non può avvalersi del regime agevolativo in relazione all'attività realizzata precedentemente alla data di presentazione del medesimo modello. In tal caso, tuttavia, fermo restando che ricorrano i requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria, l'ente sportivo dilettantistico potrà applicare il regime agevolativo alle operazioni compiute successivamente alla presentazione del modello EAS, anche se ricadenti nel medesimo periodo d'imposta in cui avviene la comunicazione. Restano invece escluse dal citato regime agevolativo le operazioni compiute antecedentemente alla presentazione del modello EAS, ivi comprese quelle ricadenti nel medesimo periodo di imposta in cui avviene la comunicazione.
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