14 ottobre 2020

Indagini finanziarie: le nuove soglie di rilevanza non sono retroattive

Memory n. 190 del 14.10.2020 a cura di Riccardo Malvestiti

Secondo quanto stabilito dalla Cassazione con sentenza n. 19744 del 22.09.2020, la modifica alla disciplina delle indagini finanziarie introdotta con DL n. 193 del 22.10.2016 non ha carattere retroattivo. La sentenza si riferisce, in particolare, alle disposizioni che hanno introdotto una soglia minima di rilevanza (1.000 euro giornalieri e 5.000 mensili) ai fini dell’applicazione delle presunzioni previste dall’articolo 32 del DPR n. 600/73 che, come noto, consente all’amministrazione finanziaria di imputare a ricavi prelevamenti e versamenti extracontabili qualora non venga indicato il beneficiario delle somme. La Corte di Cassazione, richiamando la giurisprudenza pregressa (tra le altre sent. Cass. n. 26683/2019) ha specificato che la norma di modifica delle condizioni di applicazione delle presunzioni ha natura sostanziale, e pertanto carattere retroattivo. Ricordiamo che con sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 06.10.2014 è stata sancita la parziale illegittimità costituzionale della presunzione in materia di prelevamenti. Viene stabilito, in particolare, che questa non si applica relativamente ai lavoratori autonomi, ivi compresi anche i professionisti. Il testo della disposizione, di conseguenza, è stato adeguato alla pronuncia dal legislatore, che ha eliminato il termine “compensi” dalla disciplina delle indagini finanziarie in linea a quanto previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale. Tra gli interventi più recenti, invece, segnaliamo che, per effetto di quanto previsto dall’articolo 16 quater del DL n. 119/2018 l’accesso all’anagrafe dei rapporti finanziari viene esteso anche alla Guardia di Finanza.
Categorie:Accertamento
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