26 novembre 2018

Integrazione del Modello IVA TR sempre ammessa se non varia destinazione o ammontare del credito

Memory n. 326 del 26.11.2018 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca

Il modello IVA TR deve essere presentato dai soggetti passivi IVA che – in presenza dei relativi presupposti – intendono chiedere a rimborso, ovvero utilizzare in compensazione, l’eccedenza di IVA detraibile realizzata in uno dei primi tre trimestri dell’anno solare (gennaio-marzo; aprile-giugno; luglio-settembre), mentre il credito maturato nel quarto trimestre (ottobre-dicembre) può essere richiesto a rimborso solo in sede di dichiarazione annuale. Il modello TR deve essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati di cui all’art. 3, co. 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. Con la recente risoluzione 14.11.2018 n. 82/E, l’Agenzia delle Entrate ha ammesso la possibilità di inviare un modello IVA TR integrativo per integrare o modificare elementi che non incidono sulla destinazione e/o sull'ammontare del credito IVA infrannuale (es. richiesta di esonero dalla produzione della garanzia fideiussoria, apposizione del visto di conformità e attestazione dei requisiti contributivi e patrimoniali). È necessario, tuttavia, che: i) l'integrazione/rettifica del predetto modello avvenga entro il termine per la trasmissione della dichiarazione annuale IVA (di regola, il 30 aprile); ii) l'eccedenza IVA non sia già stata rimborsata o compensata. Non è prevista l'irrogazione di sanzioni per l'integrazione/correzione dei citati elementi, salvo che ricorra l'ipotesi di utilizzo in compensazione del credito IVA infrannuale risultante da un modello IVA TR carente del visto di conformità.
Categorie:Iva
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