19 ottobre 2020

Interventi ammessi al superbonus 110% eseguiti sulle parti comuni condominiali e sulle singole unità abitative: chiarimenti di prassi

Memory n. 193 del 19.10.2020 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca

Come noto, è possibile beneficiare del Superbonus 110%, ai sensi della lett. a) dell’articolo 119, comma 9, del D.L. 34/2020, anche per gli interventi realizzati: i) su parti comuni di edifici residenziali in "condominio" (sia per gli interventi "trainanti" che per gli interventi "trainati"), ovvero; ii) su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di condomini (solo per gli interventi "trainati”). Nella recente risoluzione n. 60/E del 28 settembre 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito taluni interessanti chiarimenti in relazione all’applicabilità del superbonus del 110% e dei conseguenti limiti di spesa per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un condominio (privo di riscaldamento centralizzato) e sulle singole unità abitative che lo compongono. Con riferimento al caso di specie è stato precisato che, per il condominio che non possiede un impianto di riscaldamento centralizzato può eseguire i seguenti interventi "trainanti": i) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro degli edifici, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo; ii) interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'art. 16 del DL 63/2013 (sismabonus). Se il condominio è composto da 4 unità immobiliari, per gli interventi di isolamento termico la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 160.000 euro (40.000 euro moltiplicati per 4), mentre per gli interventi antisismici eseguiti sulle parti comuni condominiali il limite massimo di spesa non può superare 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per gli interventi "trainati" di cui all'art. 14 del DL 63/2013 è possibile fruire del superbonus del 110%, ad esempio: i) per la sostituzione delle finestre nel limite massimo di detrazione di 60.000,00 euro per ciascun immobile; ii) per l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda nel limite di detrazione di 60.000,00 euro per ciascun immobile; iii) per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con detrazione massima di 30.000,00 euro per ciascun immobile.
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