21 giugno 2019

Interventi di recupero edilizio con risparmio energetico: i chiarimenti di ENEA

Memory n. 123 del 21.06.2019 a cura di Riccardo Malvestiti

Come noto, lo scorso 21.11.2018 ENEA ha comunicato la messa a disposizione del portale necessario per effettuare le comunicazioni previste dalla legge n. 205/2017. Tale provvedimento legislativo, in particolare, ha previsto l’introduzione di una comunicazione in materia di interventi di recupero edilizio sulla falsariga di quanto già previsto in materia di bonus risparmio energetico. Attraverso tale portale dovranno essere comunicati solo quegli interventi che hanno effetti sul risparmio energetico dell’edificio (o che utilizzano fonti rinnovabili di energia). Tra gli altri ricordiamo, in particolare, gli interventi con riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi delimitanti gli ambienti riscaldati con l’esterno e i vani freddi, l’installazione di impianti (collettori solari) per produzione di acqua calda sanitaria o riscaldamento di ambienti e la sostituzione di generatori di calore con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto. Recentemente, ENEA ha fornito alcune precisazioni sia sulla procedura di comunicazione, sia sui presupposti per il suo invio. Tra i chiarimenti forniti, i seguenti: i) per gli impianti fotovoltaici che accedono agli incentivi in materia di recupero edilizio è obbligatorio trasmettere ad ENEA anche i dati dei sistemi di accumulo dell’energia solo per gli interventi con data fine lavori dal 01.01.2019; ii) il termine ultimo per la trasmissione dipende dalla data fine lavori (90 giorni dal termine); iii) nel caso di più beneficiari della detrazione la comunicazione deve essere unica e compilata con i dati anagrafici di un solo soggetto; iv) è possibile modificare una comunicazione già inviata; v) non è necessario effettuare la comunicazione nel caso in cui si eseguano interventi di coibentazione o sostituzione degli infissi in ambienti non riscaldati; vi) nel caso in cui un garage o una soffitta vengono destinati ad uso abitativo, l’intervento deve qualificarsi in termini di nuova costruzione (pertanto non è necessaria la comunicazione ad ENEA).
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