11 gennaio 2021

Investimenti in beni strumentali nuovi: riscritta la disciplina del credito d’imposta

Memory n. 1 del 11.01.2021 a cura di Riccardo Malvestiti

Con l’articolo 1 comma 1.051 legge n. 178 del 30.12.2020, il legislatore ha riscritto le agevolazioni spettanti sugli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 16.11.2020 fino al 2022 (30.06.2013 in caso di applicazione del termine lungo). Il credito viene riconosciuto con riferimento agli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi in misura diversa a seconda che si riferisca ad investimenti 4.0 o meno. Nel dettaglio: i) per gli investimenti diversi dai 4.0 il beneficio spetta nella misura del 10% del costo ammissibile, elevata al 15% per gli investimenti nel lavoro agile, ridotto al 6% per gli investimenti effettuati nel 2022; ii) per gli investimenti 4.0 viene riconosciuto nella misura del 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro (ridotta al 30 ed al 10% per gli importi superiori a detta soglia), ridotto al 40% per gli investimenti effettuati nel 2022 (ridotto al 20 e al 10% a seconda dell’importo dell’investimento); iii) con specifico riferimento ai beni immateriali compresi nell’allegato B della legge n. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura unica del 20%. Il beneficio può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 e viene riconosciuto in tranche annuali di 1/3, fatta eccezione per i soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro e che hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali ordinari dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2021. Secondo quanto previsto dal comma 1061 della legge n. 178/2020, inoltre, il credito d’imposta concesso sugli investimenti in beni strumentali diversi da quelli indicati nell’allegato A e B annesso alla legge n. 232/2016 spetta anche sugli investimenti effettuati da soggetti che esercitano arti o professioni. Evidenziamo, infine, che se entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.
Categorie:Agevolazioni Fiscali
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