22 settembre 2021

L’acquisto del secondo box auto non beneficia delle agevolazioni prima casa

Memory n. 170 del 22.09.2021 a cura di Riccardo Malvestiti

Con risposta ad interpello n. 566 del 26.08.2021 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le pertinenze di categoria D/10 non possono beneficiare delle agevolazioni previste per la prima casa anche se, a seguito di demolizione, ristrutturazione e ricostruzione, viene prevista una variazione di categoria in C/02, C/06 o C/07. Nel caso esaminato un contribuente intende dichiarare nell’atto di compravendita di un immobile che, dopo aver ottenuto tutte le autorizzazioni, procederà ad una ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione dei fabbricati che ricadono nella categoria D/10. A seguito di fusioni, accorpamenti e ristrutturazioni, la destinazione degli immobili risultante rientrerebbe tra quelle astrattamente ammesse al beneficio. Rispondendo al quesito posto l’Agenzia delle Entrate ha specificato che le agevolazioni per la prima casa previste per le pertinenze non possono essere riconosciute con riferimento alle pertinenze accatastate, al momento dell’acquisto, nella categoria D/10. Ricordiamo che, in materia di pertinenze, con risposta ad interpello n. 66 del 20.02.2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in relazione all’applicazione delle agevolazioni previste dal DPR n. 131/86 per l’acquisto della prima casa nel caso di acquisto di un secondo box auto da utilizzare come pertinenza dell’abitazione principale. Il contribuente, in particolare, intende: i) acquistare un secondo box auto da utilizzare come pertinenza dell’abitazione principale; ii) successivamente fondere le due pertinenze che costituiscono i box auto dell’abitazione. L’Agenzia delle Entrate, rispondendo al quesito posto dal contribuente, sottolinea che, sulla base di quanto già chiarito in occasione della circolare 19/E/2001, qualora l’oggetto dell’atto di trasferimento sia una pertinenza della casa di abitazione acquistata usufruendo dei benefici “prima casa”, l’agevolazione spetta limitatamente ad una sola pertinenza per ciascuna categoria C/02, C/06 e C/07. L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello, precisa che nel caso esaminato il legislatore ha posto un vincolo di natura oggettiva alla fruizione del beneficio tributario in esame, circoscrivendo l’ambito oggettivo delle pertinenze immobiliari ad una sola tipologia delle pertinenze ammesse. Nel caso di specie, considerato che l’interpellante non rispetta i requisiti necessari per fruire dell’agevolazione, non è possibile applicare una seconda volta il beneficio sull’acquisto di una pertinenza di categoria C/06.
Categorie:Agevolazioni Fiscali
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