5 giugno 2018

L’Art bonus e il modello Redditi 2018

Memory n. 161 del 05.06.2018 a cura di Omar Rigamonti

L’art. 1 del DL 31.5.2014 n. 83 ha introdotto, come noto, a decorrere dal 01 giugno 2014, un credito d’imposta (meglio noto con il nome di “art bonus”): teso a favorire le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo effettuate da persone fisiche e giuridiche indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica assunta. In particolare, il credito d’imposta riguarda le erogazioni liberali in denaro effettuate a sostegno delle seguenti attività: i) manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; ii) sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (es. musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali); iii) realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo; iv) interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, laddove destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Si ricorda che per le persone fisiche che non svolgono attività d’impresa e per gli enti che non svolgono attività commerciale, il credito d’imposta è riconosciuto nel limite del 15% del reddito imponibile, mentre per i soggetti titolari di reddito d'impresa è riconosciuto nel limite del 5 per mille dei ricavi annui. A detto limite quantitativo occorre considerare, peraltro, un ulteriore vincolo (relativo alle modalità di fruizione del credito in esame) che opera in relazione alla qualifica del soggetto erogante le liberalità in analisi (persona fisica oppure soggetto titolare di reddito d’impresa): i) le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali fruiscono del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi; ii) per i titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione mediante F24 ex art. 17 del DLgs. 241/97 e la prima quota del credito d'imposta (1/3) è utilizzabile a partire dal 1° giorno del periodo di imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali. Conseguentemente, considerando le diverse modalità di fruizione dell'agevolazione, occorre distinguere, ai fini della corretta indicazione nel Modello redditi 2018, tra contribuenti titolari di reddito d'impresa e persone fisiche.
Categorie:Modelli fiscali e dichiarativi
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