9 novembre 2018

L’espropriazione forzata esattoriale ammette l’opposizione

Memory n. 309 del 09.11.2018 a cura di Riccardo Malvestiti

Con la sentenza n. 114 del 31.05.2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 57 del DPR n. 602/73 nella parte in cui prevede che, nell’espropriazione forzata esattoriale, non sono ammesse le opposizioni all’esecuzione. Secondo la Corte, infatti, può verificarsi che successivamente alla notifica della cartella di pagamento o dell’intimazione ad adempiere, venga meno il diritto dell’agente della riscossione di procedere ad esecuzione: in questi casi deve considerarsi illegittima l’inibizione all’opposizione prevista dall’articolo 57. Pertanto nelle ipotesi di prescrizione della somma, definizione o pagamento, il contribuente potrà proporre opposizione agli atti esecutivi. Alla luce di tale pronuncia: i) le impugnazioni relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo confluiscono nel processo tributario nel ricorso contro l’accertamento, la cartella di pagamento o l’intimazione ad adempiere; ii) per le fattispecie in cui viene meno il diritto di procedere ad esecuzione a valle del procedimento tributario non può essere negata l’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’articolo 57 del DPR n. 602/73. Ricordiamo che, nel corso del 2017, con sentenza della Cassazione n. 24965 del 23.10.2017 sono stati maggiormente definiti i limiti della giurisdizione civile e tributaria nel caso di impugnazione di un precetto sulla base dell’omessa notifica dell’atto-presupposto, stabilendo che tale impugnazione rientra nelle competenze della Commissione Tributaria. Secondo quanto specificato dalla Cassazione, in tal caso, l’opposizione al precetto è strumentale all’impugnazione dell’ingiunzione fiscale onde far valere il vizio di notifica della stessa. La sentenza conferma l’orientamento espresso dalla Cassazione a Sezioni Unite n. 13913 del 05.06.2017 secondo cui nel caso di opposizione agli atti esecutivi avverso l’atto di pignoramento fondata sull’omessa/invalida notifica della cartella di pagamento ricade nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie.
Categorie:Giurisprudenza
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