24 marzo 2020

L’ Informativa sulle erogazioni pubbliche: riassunto della disciplina

Memory n. 56 del 24.03.2020 a cura della Redazione

L’art. 1 co. 125 129 della L. 4.8.2017 n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) prevede una serie di obblighi di informativa in capo ai soggetti che percepiscono erogazioni pubbliche. La norma, a fronte delle difficoltà interpretative determinate dalla sua formulazione originaria, è stata modificata più volte, da ultimo con l’art. 35 del DL 30.4.2019 n. 34 (c.d. “decreto crescita”), conv. L. 28.6.2019 n. 58, che ha introdotto modifiche di carattere sostanziale, chiarendo alcuni aspetti rilevanti della disciplina, quali l’ambito oggettivo di applicazione e le relative modalità di adempimento. Permangono, tuttavia, alcuni dubbi interpretativi. Nel prosieguo della presente informativa, verranno analizzati i principali aspetti dell’adempimento in parola ed, in particolare: i) i soggetti destinatari degli obblighi di informativa; ii) l'ambito oggettivo di applicazione degli obblighi di informativa; iii) le modalità e i termini di pubblicazione delle informazioni (nella Nota integrativa del bilancio oppure su siti Internet o portali digitali). I soggetti che esercitano le attività di cui all’art. 2195 c.c. e che, quindi, sono obbligati all’iscrizione nel Registro delle imprese devono pubblicare gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, agli stessi effettivamente erogati dalle Pubbliche Amministrazioni, nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato (cioè soltanto ove esistente). In tal caso, il termine per l’adempimento coincide con quello previsto per l’approvazione dei bilanci annuali. È giusto il caso di precisare che, l'art. 106 del DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. "Cura Italia") prevede la proroga dei termini per l'approvazione del bilancio 2019, con l'assemblea che può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro il prossimo 28.6.2020 (che, peraltro, si tenga presente, cade di domenica. Si segnala, infine, che, a partire dall’1.1.2020, l’inosservanza degli obblighi di pubblicazione relativi alle erogazioni pubbliche (facenti capo a enti non commerciali, cooperative sociali che svolgono attività in favore di stranieri e imprese) comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.
Categorie:Varie
Le prossime Videoconferenze
CFP: 3
Videoconferenza: gruppo al lavoro 6
7 maggio 2024
Diretta: 9.00 - 12.00
€ 90,00
+ IVA

CFP: 3
Videoconferenza: gruppo al lavoro 6