9 settembre 2019

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo e del revisore di SRL

Memory n. 158 del 09.09.2019 a cura di Melania Marchese

L’art. 2477 co. 2 c.c. indica le condizioni in presenza delle quali la nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle srl è obbligatoria. Più precisamente, tale obbligo sussiste se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1.totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità. L’art. 2477 co. 3 c.c. specifica che l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lett. c) del co. 2 cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti. L’art. 2477 co. 5 stabilisce che: i) l’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al co. 2 deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore (primo periodo); ii) se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del Registro delle imprese (secondo periodo).
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