15 gennaio 2019

L’opzione per l’IVA per cassa per il 2019

Memory n. 10 del 15.01.2019 a cura di Omar Rigamonti

L’art. 32-bis del D.L. 22.6.2012 n.83 (c.d. Decreto Crescita) ha introdotto un nuovo regime speciale dell’Iva per cassa, cd. “cash accounting”, invocabile da determinati soggetti passivi IVA, previa opzione da esercitarsi con le modalità previste dal DPR n. 442/97. In particolare, il soggetto passivo interessato a questo particolare regime IVA è tenuto a: i) riportare nelle fatture emesse la specifica dicitura della disciplina adottata quale, ad esempio, “Operazione con IVA per cassa ex art. 32-bis, DL 22.6.2012, n.83”a decorrere dall’1 gennaio dell’anno in cui intende applicare detto regime (oppure a decorrere dall’inizio dell’attività se soggetto neo costituito); ii) comunicare l’esercizio dell’opzione, nel quadro VO del modello IVA relativo all’anno in cui inizia ad applicare la liquidazione IVA per cassa (ovvero relativo all’anno di inizio attività, se neo costituito). È giusto il caso di segnalare che, dall’1.1.2019, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, ove soggette all'obbligo di fatturazione, devono essere documentate mediante fattura elettronica, nel rispetto delle regole tecniche di cui al provv. Agenzia delle Entrate 89757/2018 (in particolare, occorre che la fattura sia emessa in formato XML e trasmessa al Sistema di Interscambio). L'obbligo di applica sia per le operazioni effettuate verso soggetti passivi IVA, sia per le operazioni effettuate verso privati. Per i contribuenti che aderiscono all’IVA per cassa è richiesta, in sede di predisposizione della fattura elettronica, l’indicazione di un ulteriore elemento – che si aggiunge a quelli previsti dall’ art. 21 del DPR 633/72, vale a dire il Rigo RF 17 IVA PER CASSA. I soggetti ammessi al regime di Iva per cassa sono individuati in tutti i soggetti passivi IVA (imprese, artisti o professionisti) che nell’anno solare precedente hanno realizzato (o in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare) un volume d’affari annuo non superiore ad euro 2.000.000,00. La scelta di avvalersi del regime in questione riguarda: i) l’intera attività e non potrà essere limitata (per scelta ed in via opzionale) a singole attività; ii) è vincolante per tre esercizi, salvo il superamento del limite del volume d’affari di euro 2.000.000,00 previsto per accedere al regime di Iva per cassa. Conseguentemente, l’opzione esercitata per le operazioni effettuate a partire dall’1.01.2019, vincola il contribuente fino al 31.12.2021. Decorso il triennio, l’opzione “resta valida per ciascun anno successivo”, ovvero si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo, salva la possibilità di revoca esercitata con le stesse modalità dell’opzione, quindi: i) con il comportamento concludente (ritorno all’applicazione dell’IVA “ordinaria”); ii) con la comunicazione nella prima dichiarazione IVA da presentarsi successivamente alla revoca.
Categorie:Iva
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