19 giugno 2024
La cessione del credito Iva
Memory n. 109 del 19.06.2024 a cura di Gianfranco Antico e Francesco Antico
L’art.5, comma 4-ter, del D.L. n. 70/1988, conv. con modif. in L.n.122/2010, ha concesso la possibilità di cedere il rimborso IVA, prevedendo che “agli effetti dell’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale, o del quale è chiesto il rimborso in sede di liquidazione trimestrale deve intendersi che l’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto possa ripetere anche dal cessionario le somme rimborsate”. Se in precedenza era prevista esclusivamente la cessione dei crediti IVA indicati nella dichiarazione IVA annuale e non anche dei crediti emersi in sede di liquidazione IVA trimestrale (risoluzione n. 49/E/2006), l’inciso “o del quale è chiesto il rimborso in sede di liquidazione trimestrale”, inserito dall’art.12-sexies del D.L.n.34/2019, conv. con modif. in L.n.58/2019, titolato “Cedibilità dei crediti Iva trimestrali”, ha chiuso la questione per i crediti IVA trimestrali chiesti a rimborso a decorrere dal 1° gennaio 2020. Fissiamo, quindi, in quadri sinottici, le relative regole.
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