7 settembre 2020
La deroga alla postergazione dei finanziamenti soci nel DL “liquidità”
Memory n. 163 del 07.09.2020 a cura della Redazione
L’art. 8 del DL 8.4.2020 n. 23 (c.d. DL “Liquidità”), conv. L. 5.6.2020 n. 40, rubricato “Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società”, stabilisce che i finanziamenti erogati dai soci alle società tra il 9.4.2020 (data della sua entrata in vigore) ed il 31.12.2020 non sono assoggettati alla disciplina di cui agli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c.. La previsione normativa intende disinnescare la disciplina sostanzialmente sanzionatoria dei finanziamenti concessi: i) in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulti un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al Patrimonio netto; ii) in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento. Di conseguenza, a prescindere dalla situazione economico-finanziaria delle società, per i finanziamenti erogati dai soci in questo arco temporale (9.4.2020-31.12.2020), il relativo rimborso è maggiormente protetto, non essendo postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e non dovrà essere restituito dal socio qualora la società lo avesse già rimborsato nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento. Nel prosieguo della presente informativa, saranno esaminati: i) l’ambito di applicabilità della deroga; ii) la finalità della nuova disciplina; iii) i finanziamenti soci in rapporto agli altri creditori chirografari; iv) i finanziamenti soci nell’ambito della revocatoria fallimentare e del nuovo “Codice della crisi”; v) la responsabilità civile e penale degli amministratori.
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