22 novembre 2019

La disciplina dell’attività di “enoturismo”

Memory n. 212 del 22.11.2019 a cura di Riccardo Malvestiti

Il legislatore, con l’articolo 1 comma 502 della legge n. 205/2017 ha introdotto la definizione dell’attività di “enoturismo”, delineandola quale attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, di visita nei luoghi di coltura, degustazione e commercializzazione della produzione, anche in abbinamento ad alimenti. Vengono ricomprese nell’attività anche le attività di carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine. Alla luce di tale definizione, il Ministero delle Politiche Agricole ha emesso il decreto 12.03.2019, con cui sono stati definiti i dettagli della disciplina in oggetto, in via generale equiparata ai fini fiscali all’attività di agriturismo. Il decreto, inoltre, individua i requisiti minimi e gli standard di qualità per gli operatori che svolgono attività enoturistiche individuando tra gli altri elementi: i) l’apertura settimanale o stagionale di un minimo di tre giorni, all’interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi; ii) sito o pagina web aziendale; iii) materiale informativo sull’azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno tre lingue; iv) svolgimento delle attività di degustazione e commercializzazione da parte di personale dotato di adeguate competenze e formazione. Rispetto all’attività di degustazione viene richiesto che l’abbinamento ai prodotti vitivinicoli avvenga con prodotti agro alimentari freddi preparati dall’azienda stessa e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della regione in cui è svolta l’attività enoturistica (DOP, IGP, STG). Ai fini fiscali, l’ammontare del reddito imponibile è determinato applicando ai ricavi conseguiti il coefficiente di redditività del 25%. Ai fini IVA la detrazione forfetaria dell’imposta in misura pari al 50% dell’IVA a debito è applicabile solo per i produttori agricoli che svolgono la loro attività nell’ambito di un’azienda agricola, silvicola o ittica ai sensi degli artt 295 e seguenti della direttiva n. 2006/112/CE.
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