5 maggio 2020

La fase 2 dell’emergenza COVID: le aziende diventano un nucleo sociale protetto

Memory n. 92 del 05.05.2020 a cura di Riccardo Malvestiti

Con il DPCM 26.04.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27.04.2020 sono state fornite le disposizioni relative alla gestione della così detta “fase 2” dell’emergenza sanitaria. Il provvedimento, tra le altre cose, definisce le attività che resteranno sospese dal 04.05.2020 al 17.05.2020 e le misure di contenimento riferite allo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali che derogano alla generale sospensione prevista dal DPCM. Le attività non rientranti nell’elenco delle attività ammesse potranno proseguire solamente se organizzate con lavoro agile o a distanza. Rispetto alle misure di contenimento, viene fornito: i) un protocollo generale di misure adatte a contenere il rischio epidemiologico applicabile a tutte le attività; ii) un protocollo specifico per le attività del settore edilizio e per il settore trasporto-logistica. Vengono inoltre fornite le linee guida riferite al settore del trasporto pubblico. Segnaliamo da subito che la mancata attuazione dei protocolli che non assicurino adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Le imprese, le cui attività dovessero essere sospese per effetto del DPCM, ovvero per qualunque altra causa, completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall'adozione del decreto di modifica o comunque dal provvedimento che determina la sospensione. Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonchè la ricezione in magazzino di beni e forniture. Di seguito, illustriamo le disposizioni contenute nel DPCM riferite alle misure anti contagio che gli operatori dovranno rispettare per esercitare la propria attività.
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