9 maggio 2018

Lavoratori impatriati: il rimborso delle imposte versate in eccesso

Memory n. 132 del 09.05.2018 a cura di Riccardo Malvestiti

Con la legge n. 238 del 30.12.2010 il legislatore ha introdotto un’agevolazione a favore dei cittadini italiani (o UE) che, dopo aver risieduto all’estero hanno deciso di tornare in Italia. A seguito di alcune modifiche (ed, in particolare, il requisito anagrafico di nascita dopo il 01.01.1969, applicabile a partire dal 01.01.2015) l’incentivo – che consiste nell’abbattimento del reddito al 20% per le lavoratrici ed al 30% per i lavoratori - può trovare applicazione fino al periodo d’imposta 2017. Successivamente: i) l’articolo 16 del D.Lgs. n. 147 del 14.09.2015 ha introdotto una nuova agevolazione per il rimpatrio dei lavoratori dipendenti consistente in un abbattimento dell’imponibile del 30%; ii) con legge n. 232 del 11.12.2016 l’agevolazione è stata estesa al lavoro autonomo e potenziata con un abbattimento del 50%. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n.17/E del 23.05.2017, ha fornito numerose precisazioni sull’istituto, con particolare riguardo all’esercizio dell’opzione di passaggio dal “vecchio regime” (applicabile fino al 2017 con riduzione del 70-80% del reddito) al “nuovo regime” (applicabile fino al 2020 con riduzione del 50% del reddito). Con il DL n. 148 del 16.10.2017, convertito con legge n. 172 del 04.12.2017, il legislatore è intervenuto per favorire maggiormente i soggetti interessati stabilendo: i) che l’opzione per il nuovo regime di cui al D.Lgs. n. 147/2015 vale per il quadriennio 2017-2020; ii) per il periodo d’imposta 2016 restano valide le disposizioni di cui alla precedente legge n. 238/2010. Con il provvedimento n.85330 del 20.04.2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per la restituzione delle maggiori imposte versate per il periodo d’imposta 2016 da parte dei lavoratori che hanno esercitato l’opzione per il regime dei lavoratori impatriati e che nel periodo d’imposta 2016 hanno applicato il nuovo regime speciale previsto dal D.Lgs. n. 147/2015. Gli interessati potranno procedere al rimborso tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa o la presentazione di un’istanza di rimborso in carta libera. Si possono considerare valide anche le istanze presentate anteriormente alla data di pubblicazione del provvedimento.
Categorie:Rimborso
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