15 maggio 2019

Lavoratori impatriati: modifiche apportate dal DL crescita

Memory n. 97 del 15.05.2019 a cura di Riccardo Malvestiti

Con il DL n. 34 del 30.04.2019 il legislatore ha modificato le agevolazioni a favore dei lavori che stabiliscono la propria residenza in Italia a seguito di un’esperienza di studio / lavoro all’estero. Secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni, coloro che intendono stabilire la propria residenza in Italia a partire dal prossimo 01.01.2020 possono beneficiare di una riduzione del reddito imponibile pari al 70%, ulteriormente ridotta alla ricorrenza di alcune condizioni. Il beneficio viene esteso, inoltre, ai lavoratori che avviano una nuova attività d’impresa nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019. Rispetto alle condizioni di maggior favore, segnaliamo che: i) nel caso in cui il lavoratore trasferisca la propria residenza al sud, la riduzione del reddito viene ulteriormente incrementata al 90%; ii) qualora il lavoratore acquisti un immobile abitativo, oppure sia genitore di un figlio minore o a carico, l’agevolazione si estende per ulteriori 5 anni con una riduzione del 50% della base di calcolo del reddito (riduzione del 90% se i figli a carico sono almeno 3). Ricordiamo che gli incentivi a favore dei lavoratori impatriati sono stati inizialmente introdotti con la legge n. 238/2010 (applicabile a seguito di integrazioni e modifiche fino al 2017). Successivamente, con l’articolo 16 del D.Lgs. n. 147 del 14.09.2015 è stata introdotta una nuova agevolazione per il rimpatrio dei lavoratori dipendenti consistente in un abbattimento dell’imponibile del 30%, ulteriormente ampliata con legge n. 232 del 11.12.2016 al lavoro autonomo e potenziata con un abbattimento del reddito del 50%. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n.17/E del 23.05.2017, ha fornito numerose precisazioni sull’istituto, con particolare riguardo all’esercizio dell’opzione di passaggio dal “vecchio regime” (applicabile fino al 2017 con riduzione del 70-80% del reddito) al “nuovo regime” (applicabile fino al 2020 con riduzione del 50% del reddito). Con il DL n. 148 del 16.10.2017, convertito con legge n. 172 del 04.12.2017, il legislatore è intervenuto per favorire maggiormente i soggetti interessati stabilendo: i) che l’opzione per il nuovo regime di cui al D.Lgs. n. 147/2015 vale per il quadriennio 2017-2020; ii) per il periodo d’imposta 2016 restano valide le disposizioni di cui alla precedente legge n. 238/2010.
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