12 novembre 2018

Lavoro intermittente e prestazioni di lavoro straordinario

Memory n. 310 del 12.11.2018 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca

Il contratto di lavoro intermittente (o a chiamata) è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno. L’art. 13 del d.lgs. n. 81/2015 demanda al contratto collettivo l’individuazione delle esigenze organizzative e produttive con riferimento alle quali possono svolgersi prestazioni di lavoro intermittente. In assenza della contrattazione collettiva, occorre fare riferimento al DM 23 ottobre 2004, in virtù del quale "è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923 n. 2657". L'Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio (A.N. I.S.A.) ha recentemente formulato istanza di interpello (Interpello Min. Lavoro e politiche sociali 24.10.2018 n. 6) al fine di conoscere il parere del ministero del Lavoro e politiche in ordine alla possibilità di non applicare al lavoratore intermittente la disciplina contenuta nel decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 in materia di orario di lavoro nel caso venga effettuato lavoro straordinario eccedente le 40 ore settimanali. Sul punto, il ministero interpellato ha risposto negativamente precisando che la facoltà di attivare il contratto di lavoro intermittente rispetto ad esigenze e tempi non predeterminabili non consente di escludere l'applicazione delle disposizioni in materia di lavoro straordinario e delle relative maggiorazioni retributive questo perché il decreto legislativo n. 81 del 2015, analogamente al previgente decreto legislativo n. 276 del 2003, nel disciplinare l'istituto del lavoro a chiamata prevede che: i) il trattamento economico del lavoratore intermittente sia regolato dal principio di proporzionalità, ossia deve essere determinato in base alla prestazione effettivamente eseguita, e dal principio di non discriminazione; ii) il lavoratore intermittente non deve ricevere per i periodi lavorati un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello; iii) nei confronti del lavoratore intermittente trovano applicazione in misura "proporzionale" gli istituti normativi tipici del rapporto di lavoro subordinato, per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, delle ferie, dei trattamenti per malattia e infortunio, congedo di maternità e parentale.
Categorie:Lavoro
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