6 ottobre 2020

Le colonnine di ricarica non possono considerarsi accessori dei veicoli adattati alle esigenze dei disabili

Memory n. 184 del 06.10.2020 a cura di Riccardo Malvestiti

Con interpello n. 334 del 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni in relazione al trattamento IVA applicabile alle colonnine di ricarica di veicoli elettrici, con particolare riferimento agli acquisti effettuati a favore di soggetti disabili ed agevolati con aliquota IVA del 4%. Nel caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate il contribuente ha acquistato un veicolo elettrico usufruendo dell’applicazione dell’aliquota del 4%. Successivamente ha rilevato la necessità di acquistare ed installare presso la propria abitazione una stazione di ricarica che gli consentirebbe di ricaricare l’automobile. Sul punto, l’Agenzia ha specificato che le stazioni di ricarica non possono considerati inclusi nel trattamento IVA agevolato in quanto non costituiscono propriamente pezzi o parti staccate del bene che fungono da ausilio al soggetto disabile. Ricordiamo che, sempre con riferimento al trattamento fiscale IVA delle colonnine di ricarica, l’Agenzia delle Entrate aveva già fornito alcuni chiarimenti con la precedente risposta ad interpello n. 218 del 14.07.2020. In tale occasione ha fornito alcune precisazioni in relazione all’aliquota IVA da applicare a tali strutture, specificando che per l’acquisto e le installazioni in oggetto trova applicazione, in via generale, l’aliquota ordinaria. L’Agenzia, infatti, ritiene che le colonnine di ricarica ad uso privato non possano essere ricomprese nelle opere di urbanizzazione primaria previsti per l’applicazione dell’aliquota ridotta, in quanto non consentono di soddisfare esigenze e interessi collettivi di primario spessore. Viene in ogni caso specificato che qualora le colonnine di ricarica siano installate unitamente all’impianto fotovoltaico, in modo da costituire un tutt’uno, la fornitura beneficerà dell’aliquota IVA del 10% prevista per gli impianti di produzione e reti di distribuzione di calore e energia e di energia elettrica dai numeri 127 quinquies e septies del Decreto IVA.
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