19 aprile 2019
Le novità previdenziali dopo la legge di conversione del DL n. 4/2019
Memory n. 83 del 19.04.2019 a cura di Riccardo Malvestiti
Come noto, con il DL n. 4 del 28.01.2019 il legislatore ha introdotto alcune novità di carattere previdenziale al fine di anticipare i termini di fruizione di trattamenti previdenziali e incentivare la contribuzione volontaria. In occasione della legge di conversione n. 26 del 28.03.2019 il legislatore ha modificato alcune delle previgenti disposizioni. Tra gli istituti di particolare interesse segnaliamo i seguenti: i) quota 100 – coloro che hanno compiuto il 62° compleanno e hanno almeno 38 anni di contributi, possono decidere di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico (vengono previste diverse finestra a seconda che il trattamento sia richiesto da un dipendente pubblico o privato); ii) pensione anticipata - a decorrere dal 01.01.2019 e fino al 31.12.2026 l’accesso alla pensione anticipata viene consentito a fronte di un’anzianità pari a 42 anni e 10 mesi (ridotto a 41 anni e 10 mesi per le donne) e con applicazione di una finestra mobile di 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti; iii) riscatto periodi contributivi – i soggetti privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 possono riscattare, per il triennio 2019-2021, un periodo contributivo fino a 5 anni compreso nel periodo tra il primo contributo versato e l’ultimo (viene prevista la possibilità di dilazionare l’importo fino a 120 rate); iv) riscatto laurea – viene prevista la possibilità di riscattare i periodi di laurea con il versamento di una somma annuale di 5.239,74 euro (viene riconosciuta una detrazione pari al 50% dell’onere, ripartita in 5 rate annuali); v) lavoratori precoci – viene eliminato l’incremento dell’età pensionabile, limitatamente al periodo compreso tra il 01.01.2019 ed il 31.12.2026; vi) viene prorogata l’APE sociale fino al 31.12.2019; vii) TFS – con riferimento al trattamento di fine servizio, viene prevista una riduzione dell’aliquota d’imposta sulle somme fino a 50.000 euro (da 1,5 a 7, punti percentuali); viii) fondi di solidarietà bilaterali – i fondi possono erogare un assegno straordinario per il sostegno del reddito ,della durata massima di tre anni ai lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per la quota entro il prossimo 1.12.2021.
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