27 marzo 2019

Modello EAS: variazioni dati avvenute nel 2018, comunicazione entro 1°Aprile 2019

Memory n. 66 del 27.03.2019 a cura di Omar Rigamonti

L’art. 30 co. 1 - 3-bis del DL 29.11.2008 n. 185 (convertito nella L. 28.1.2009 n. 2) ha subordinato la non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi percepiti dagli enti non commerciali di tipo associativo alle seguenti condizioni: i) possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria; ii) trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati e delle notizie fiscali rilevanti mediante l’apposito modello EAS. Con riferimento ai termini di presentazione del modello EAS, sono previsti termini differenti a seconda si tratti di: i) enti di nuova costituzione; ii) enti che perdono i requisiti qualificanti; iii) enti già costituiti, ma che sono stati oggetto di variazioni di alcuni dati in precedenza comunicati. In particolare, gli enti che intendono fruire del regime fiscale agevolato di cui all’art. 148 del TUIR e all’art. 4 del DPR 633/72 sono tenuti, a norma dell’art. 30 del DL 185/2008, alla presentazione del modello EAS entro 60 giorni dalla loro costituzione. Qualora, successivamente al primo invio del modello, siano avvenute variazione dei dati comunicati (salvo alcune eccezioni), occorre presentare nuovamente il modello EAS entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la variazione. Conseguentemente, entro il prossimo 1.4.2019 (poiché l’originaria scadenza del 31.3.2019 cade di domenica) occorrerà presentare il modello EAS con riferimento alla variazione dei dati avvenuti nel 2018. Ricordiamo che non costituisce modifica da comunicare all’Agenzia delle Entrate la variazione degli aspetti quantitativi riferiti: i) ammontare dei ricavi derivanti da effettuazione di sponsorizzazioni e pubblicità; ii) ammontare dei costi sostenuti per pubblicità per autopromozione; iii) ammontare delle raccolte pubbliche di fondi; iv) ammontare delle entrate complessive; v) numero degli associati; vi) ammontare delle erogazioni liberali; vii) ammontare dei contributi pubblici. Peraltro, non è necessaria la presentazione di un nuovo modello EAS, qualora si sia verificato soltanto un mutamento del rappresentante legale, ovvero si sia verificata una variazione dei dati dell’ente, in quanto si tratta di informazioni già in possesso dell’Amministrazione Finanziaria (R.M. n. 12/E/2010).
Categorie:Adempimenti
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